§ 50.2.2 - Legge 29 giugno 1882, n. 835.
Che riforma le tariffe giudiziarie


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:29/06/1882
Numero:835


Sommario
Art. 1.      Sono abrogate la disposizioni contenute nei titoli II, III, IV, V e IV (n. 10 a 244) della parte prima della tariffa per gli atti giudiziari in materia civile approvata [...]
Art. 2.      Gli atti giudiziari sono sottoposti ad una tassa unica, da corrispondersi mediante uso di carta bollata secondo le disposizioni dell'articolo seguente
Art. 3.      Tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, i mandati alle liti ed in generale tutte le domande [...]
Art. 4.      Quegli atti giudiziari, i quali, giusta le leggi ora in vigore sono esenti dalle tasse di bollo, continuano a godere di tale esenzione, salva ripetizione delle tasse nei [...]
Art. 5.      Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato con Regio Decreto del 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 2a), e della legge [...]
Art. 6.      I cancellieri hanno l'obbligo di rilasciare gratuitamente le copie degli atti da essi formati o ricevuti, delle quali a tenore di legge devono far uso le parti, o che [...]
Art. 7.      Fino a che non sia diversamente provveduto, i cancellieri continuano a fare gli atti pel ricuperamento delle somme prenotate a debito nei giudizi civili e di quelle [...]
Art. 8.      I depositi di danaro o di titoli di credito, che, secondo le leggi e i regolamenti in vigore, devono farsi presso le cancellerie giudiziarie, non esclusi quelli per [...]
Art. 9.      Sono abrogati gli articoli 155 e 156 della legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario, modificati dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839 (serie 2a)
Art. 10.      Per le spese d'ufficio delle cancellerie giudiziarie si provvede colle somme all'uopo stanziate nel bilancio del ministero di grazia e giustizia e dei culti
Art. 11.      E' data facoltà al governo del re di procedere, entro due anni dall'attuazione di questa legge, alla revisione dei ruoli organici del personale delle cancellerie e delle [...]


§ 50.2.2 - Legge 29 giugno 1882, n. 835. [1]

Che riforma le tariffe giudiziarie

(G.U. 11 luglio 1882, n. 161)

 

 

     Art. 1.

     Sono abrogate la disposizioni contenute nei titoli II, III, IV, V e IV (n. 10 a 244) della parte prima della tariffa per gli atti giudiziari in materia civile approvata col Decreto legislativo del 23 dicembre 1865, n. 2700, e le disposizioni contenute nel capo IV del titolo I (articoli 50 a 76) della tariffa in materia penale approvata con Regio Decreto del 23 dicembre 1865, n. 2701.

     Sono del pari abrogate le disposizioni concernenti gli atti giudiziari contenute nei n. 3, 9, 19, 21, 22, e 24 dell'articolo 19 e nel n. 22 dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col Regio Decreto del 13 settembre 1874, n. 2077 (serie 2a), nell'articolo 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato col Regio Decreto della stessa data, n. 2076 (serie 2a), negli articoli 105, 132, 133, 134 quattro ultimi capoversi, della tariffa annessa al testo medesimo, e nell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1880, n. 5430 (serie 2a).

 

          Art. 2.

     Gli atti giudiziari sono sottoposti ad una tassa unica, da corrispondersi mediante uso di carta bollata secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

 

          Art. 3.

     Tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, i mandati alle liti ed in generale tutte le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano alle autorità giudiziarie o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli uscieri, devono essere scritti sopra carta filogranata, munita di bollo di lire 2 innanzi alle preture, e di lire 3 innanzi ai tribunali civili e correzionali e di commercio, alle corti di appello e alle corti di cassazione.

     Però nei procedimenti avanti ai pretori, quando le domande o le difese siano proposte per iscritto, a termini dell'articolo 416 del codice di procedura civile sarà fatto in carta bollata uno solo degli originali, e quello da comunicarsi all'altra parte sarà fatto in carta libera.

     Queste tasse sono soggette all'aumento di due decimi.

     Per gli atti delegati si deve usare la qualità di carta prescritta per gli atti che si compiono innanzi all'autorità delegante.

     Per gli atti fatti dagli uscieri fuori dalla materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, si deve usare la carta prescritta per la preture.

 

          Art. 4.

     Quegli atti giudiziari, i quali, giusta le leggi ora in vigore sono esenti dalle tasse di bollo, continuano a godere di tale esenzione, salva ripetizione delle tasse nei modi indicati dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo approvate con Regio Decreto del 13 settembre 1874, n. 2077 (serie 2a), ed in conformità al Regio Decreto del 6 dicembre 1865, n. 2627, ed alla legge 19 luglio 1880, n. 5536 (serie 2a), allegato D.

     Le disposizioni dei titoli VII e VIII del citato testo unico delle leggi sulle tasse di bollo si applicano anche alla carta bollata adoperata negli atti giudiziari.

 

          Art. 5.

     Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato con Regio Decreto del 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 2a), e della legge 23 maggio 1875, n. 2511 (serie 2a), concernenti l'obbligo del pagamento delle tasse fisse, graduali, o proporzionali di registro per quelli fra gli atti indicati nel precedente articolo 3, i quali, giusta le leggi precitate, sono soggetti alla registrazione formale.

     Gli atti giudiziari soggetti a tassa di registro devonsi continuare ad iscrivere per cura del cancelliere nel repertorio prescritto dall'articolo 110 delle leggi sulle tasse di registro.

     Nulla è innovato per gli atti di protesto cambiario fatti per mezzo di usciere e per gli atti e documenti non indicati nella presente legge, i quali siano prodotti in originale, od in copia, innanzi alle autorità giudiziarie, essi continuano ad essere soggetti alle vigenti leggi sulle tasse di bollo e di registro.

     Non può farsi produzione in giudizio, né altro uso, di quello tra gli atti scritti in carta con bollo prescritto dalle presente legge, i quali sono anche soggetti a registrazione formale, se prima non siano stati registrati.

 

          Art. 6.

     I cancellieri hanno l'obbligo di rilasciare gratuitamente le copie degli atti da essi formati o ricevuti, delle quali a tenore di legge devono far uso le parti, o che altrimenti occorrano alle stesse in materia sì civile come penale, salvo il disposto degli articoli 383 e 463 del codice di procedura penale.

     Quando si tratti di atti che debbano essere notificati e di cui occorrano più copie, l'obbligo dei cancellieri è limitato alla spedizione di una sola copia per ciascun atto e per ciascuna parte. Le altre copie che occorressero devono essere fatte in base alla prima, a cura dei procuratori o delle parti e, previa collazione coll'originale, autenticate dal cancelliere.

 

          Art. 7.

     Fino a che non sia diversamente provveduto, i cancellieri continuano a fare gli atti pel ricuperamento delle somme prenotate a debito nei giudizi civili e di quelle dovute all'erario per multe e spese di giustizia in materia civile e penale, in conformità agli articoli 423 e seguenti della tariffa in materia civile, e 205 e seguenti di quella in materia penale. Però il pagamento delle somme dovute dev'essere fatto al ricevitore del registro direttamente dalle parti, le quali ne presentano la quietanza al cancelliere che ne estrae copia da unire agli atti, senza riscuotere per qualsiasi titolo alcuna somma.

     In caso di esecuzione forzata, il cancelliere deve depositare, immediatamente dopo riscossa, la somma ricavata dalla vendita nella cassa del ricevitore del registro, ovvero, quando siavi contestazione, nella cassa dei depositi e dei prestiti, od in quella postale di risparmio.

     Il governo ha facoltà di concedere in appalto il ricuperamento preaccennato mediante un aggio da convenirsi.

 

          Art. 8.

     I depositi di danaro o di titoli di credito, che, secondo le leggi e i regolamenti in vigore, devono farsi presso le cancellerie giudiziarie, non esclusi quelli per concorrere agli incanti e per cauzione di libertà provvisoria, nel giorno stesso, od al più nel successivo, sono consegnati dai cancellieri alla cassa dei depositi e prestiti, o alle casse di risparmio postali, giusta le norme da stabilirsi con regolamento.

     Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella cassa dei depositi e prestiti, o nelle casse di risparmio postali consegnandone al cancelliere la ricevuta.

     Per l'attuazione di questa disposizione, viene tolta, quanto ai depositi giudiziari, la limitazione di somma imposta dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2a).

 

          Art. 9.

     Sono abrogati gli articoli 155 e 156 della legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario, modificati dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839 (serie 2a).

     Gli stipendi dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono determinati nella tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 10.

     Per le spese d'ufficio delle cancellerie giudiziarie si provvede colle somme all'uopo stanziate nel bilancio del ministero di grazia e giustizia e dei culti.

     La somma d'assegnarsi a ciascuna cancelleria per le spese d'ufficio viene fissata annualmente con Regio Decreto.

     Le norme per l'amministrazione e il riscontro delle spese d'ufficio delle cancellerie, sono determinate con regolamento.

 

          Art. 11.

     E' data facoltà al governo del re di procedere, entro due anni dall'attuazione di questa legge, alla revisione dei ruoli organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, riducendo il numero dei funzionari in relazione ai bisogni del servizio.

     Il governo del re è autorizzato a dare, mediante Regio Decreto, sentito il consiglio di Stato, le disposizioni transitorie e regolamentarie occorrenti per attuare la presente legge a cominciare dal primo gennaio 1883.

 

     Allegato unico

     Degli stipendi dei funzionari di cancelleria e segreteria

 

GRADO

Stipendio e ripartizione per categoria

Osservazioni

 

Lire

 

Cancellieri di corte di cassazione

5 a 7,000

Categoria unica

Segretari di procura generale di corte di cassazione

2 a 5,000

 

 

3 a 4,500

 

Vice-cancellieri di corte di cassazione

4 a 4,000

 

 

5 a 3,500

 

Cancellieri di corte d'appello

5 a 6,000

 

 

5 a 5,600

 

 

10 a 4,500

 

Segretari di procura generale di corte d'appello

10 a 4,000

 

 

10 a 3,500

 

Vice-cancellieri aggiunti di corte di cassazione e vice-cancellieri di corte d'appello

52 a 3,000

Graduatoria unica

 

52 a 2,500

 

Cancellieri di tribunale civile e correzionale e di commercio

45 a 4,000

 

 

45 a 3,500

 

 

96 a 3,000

 

Cancellieri di pretura, vice-cancellieri di tribunale, vice-cancellieri aggiunti di corte d'appello, segretari di regia procura e sostituti segretari di procura generale di corta d'appello

647 a 2,200

 

 

647 a 2,000

Graduatoria unica

 

647 a 1,800

 

 

647 a 1,600

 

Vice-cancellieri di pretura, vice-cancellieri aggiunti di tribunale e sostituti segretari aggiunti di procura generale di corte d'appello

1,832 a 1,300

Categoria e graduatoria unica

Numero totale dei funzionari

4,700

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.