§ 4.10.33 - D.Lgs. 21 febbraio 2005, n. 36.
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.10 sostanze non alimentari
Data:21/02/2005
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Raccolta, trasporto e magazzinaggio
Art. 3.  Registri
Art. 4.  Trasformazione ed eliminazione
Art. 5.  Riconoscimento degli impianti
Art. 6.  Autocontrollo
Art. 7.  Prodotti trasformati
Art. 8.  Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti tecnici
Art. 9.  Restrizioni d'uso
Art. 10.  Materiale specifico a rischio
Art. 11.  Disposizioni finali


§ 4.10.33 - D.Lgs. 21 febbraio 2005, n. 36. [1]

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(G.U. 17 marzo 2005, n. 63)

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, di seguito denominato: «regolamento», relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, di quelle contenute nel decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, di correlata applicazione, nonchè di quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 1° luglio 2004, recante «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano».

     2. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da essi derivati, cui è fatto riferimento nel presente decreto, sono quelli disciplinati dal regolamento, nonchè il materiale specifico a rischio come individuato all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.

 

     Art. 2. Raccolta, trasporto e magazzinaggio

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce, raccoglie, trasporta, identifica sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformità all'articolo 7 del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del medesimo articolo 7, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica se il trasporto dei sottoprodotti di origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione dell'autorità sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o revoca della stessa.

 

     Art. 3. Registri

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 9 del regolamento non istituisce il registro delle partite, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo 9, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto non registra o registra in modo non conforme all'Allegato II del regolamento i dati relativi alle partite spedite, trasportate o ricevute è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 7.000,00 euro per ogni singola partita non registrata o registrata in modo difforme.

 

     Art. 4. Trasformazione ed eliminazione

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasforma o elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro.

 

     Art. 5. Riconoscimento degli impianti

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua le attività di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, e 23, paragrafo 2, del regolamento senza il riconoscimento degli impianti da parte dell'Autorità competente o nel caso di una sua sospensione o revoca è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.

 

     Art. 6. Autocontrollo

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'impianto che non ottempera agli obblighi di autocontrollo stabiliti dall'articolo 25 del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 28.000,00 euro.

 

     Art. 7. Prodotti trasformati

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta proteine animali trasformate o altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento, è soggetto al pagamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.

 

     Art. 8. Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti tecnici

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o prodotti tecnici in difformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 28.000,00 euro.

 

     Art. 9. Restrizioni d'uso

     1. Chiunque contravviene alla disposizioni di cui:

     a) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro; tale sanzione non si applica nel caso di specie animali per le quali siano state adottate espresse disposizioni derogatorie e l'alimentazione delle specie in esse considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite;

     b) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro;

     c) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro.

 

     Art. 10. Materiale specifico a rischio

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 70.000,00 euro, chiunque:

     a) viola l'obbligo di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dalla salute in data 16 ottobre 2003. La medesima sanzione si applica nel caso delle macellerie e degli stabilimenti di sezionamento che procedono alla rimozione o asportazione della colonna vertebrale o del midollo spinale di ovini e caprini senza le autorizzazioni richiamate ai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003 o quando le stesse sono state sospese o revocate;

     b) viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003;

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro:

     a) il primo destinatario materiale delle carni provenienti da altri Stati dell'Unione europea che commercializza tali carni quando non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, o non informa, nel caso di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria delle difformità riscontrate sulle carni a lui destinate;

     b) chiunque, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, viola la misura cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita o il vincolo sanitario ivi previsti.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 28.000,00 euro i titolari o i responsabili degli impianti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, che violano l'obbligo, ivi previsto, di inviare il prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.

     4. Il minimo ed il massimo editale previsti agli articoli 2 e 3, comma 1, ed agli articoli 4 e 6 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni cui è fatto riferimento nei medesimi articoli riguardano il materiale specifico a rischio, come individuato all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro chi, essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, non provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti commerciali e sanitari e dei registri di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, e relativi allegati e successive modificazioni, per almeno due anni.

 

     Art. 11. Disposizioni finali

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.

     3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.


[1] Abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 1 ottobre 2012, n. 186, ad eccezione degli articoli 10 e 11.