§ 4.9.23 - D.M. 5 ottobre 1991, n. 375.
Regolamento concernente l'attuazione delle direttive n. 87/491/CEE del 22 settembre 1987 e n. 88/660/CEE del 19 dicembre 1988, che modificano la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:05/10/1991
Numero:375


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      1. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo la parola "... stabilimento" è aggiunta la seguente frase: "(Omissis)"
Art. 4.      1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole "numero di riconoscimento" è aggiunta la seguente frase: "(Omissis)"
Art. 5.      1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono inseriti i seguenti commi
Art. 6.      1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è inserito il seguente comma
Art. 7.      1. Al comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole "le misure di cui", le parole "ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole [...]
Art. 8.      1. Il capitolo II dell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è sostituito con il capitolo II di cui all'allegato al presente decreto
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.9.23 - D.M. 5 ottobre 1991, n. 375. [1]

Regolamento concernente l'attuazione delle direttive n. 87/491/CEE del 22 settembre 1987 e n. 88/660/CEE del 19 dicembre 1988, che modificano la direttiva n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

(G.U. 27 novembre 1991, n. 278).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo la parola "... stabilimento" è aggiunta la seguente frase: "(Omissis)".

 

     Art. 4.

     1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole "numero di riconoscimento" è aggiunta la seguente frase: "(Omissis)".

 

     Art. 5.

     1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono inseriti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Al comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole "le misure di cui", le parole "ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole seguenti: "(Omissis)".

 

     Art. 8.

     1. Il capitolo II dell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è sostituito con il capitolo II di cui all'allegato al presente decreto.

 

     Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Emanato dal Ministro della Sanità.