§ 4.9.12 - D.L. 22 dicembre 1981, n. 800.
Urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:22/12/1981
Numero:800


Sommario
Art. 1.      I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, già [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 4.9.12 - D.L. 22 dicembre 1981, n. 800. [1]

Urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

(G.U. 4 gennaio 1982, n. 2).

 

Art. 1.

     I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1980, n. 6, e del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1982 [2].

     La validità delle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1981, già prorogata dall'art. 2 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1982 [3].

     Con successivi decreti il Ministro della sanità può apportare modifiche ed integrazioni in relazione a sopravvenute esigenze igienico- sanitarie.

     Ai fini della realizzazione degli impianti di depurazione le regioni e gli enti pubblici territoriali possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 1, primo e terzo comma, e dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'art. 34, lettera e), della legge 24 novembre 1981, n. 689, i trasgressori alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale e successive modificazioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. di conversione 5 marzo 1982, n. 61.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 marzo 1982, n. 61.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 marzo 1982, n. 61.