§ 4.8.25 – L. 24 luglio 1985, n. 401.
Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:24/07/1985
Numero:401


Sommario
Art. 1.      Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata può essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione [...]
Art. 2.      Il debitore può disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai [...]
Art. 3.      In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non può essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato [...]
Art. 4.      L'estinzione, totale o parziale, della operazione viene annotata nei registri previsti dall'art. 1 a cura del creditore pignoratizio e fatta constatare mediante [...]
Art. 5.      Il creditore può domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo
Art. 6.      Nella ipotesi di cui all'art. 2795 del codice civile, la richiesta di vendita anticipata può essere presentata sia dal debitore che dal creditore
Art. 7.      Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili
Art. 8.      Le parti - creditore e debitore - alla scadenza del credito possono convenire la protrazione della data di scadenza fermo restando il pegno, provvedendo all'annotazione [...]
Art. 9.      Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'alterazione e la contraffazione, l'uso e l'annullamento illecito del contrassegno di cui agli articoli 1 e 4 sono [...]


§ 4.8.25 – L. 24 luglio 1985, n. 401.

Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata.

(G.U. 9 agosto 1985, n. 187).

 

     Art. 1.

     Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata può essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalità previste dall'art. 2786 del codice civile, con l'apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.

     Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.

 

          Art. 2.

     Il debitore può disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilità del depositario.

     Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne - in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'art. 5 - la qualità ed il rispetto delle norme di lavorazione.

 

          Art. 3.

     In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non può essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio, o senza il suo consenso che deve risultare da annotazione sui registri di cui all'art. 1.

     Il creditore pignoratizio potrà anche richiedere la assegnazione dei prosciutti oggetto del pegno ai sensi dell'art. 2798 del codice civile.

 

          Art. 4.

     L'estinzione, totale o parziale, della operazione viene annotata nei registri previsti dall'art. 1 a cura del creditore pignoratizio e fatta constatare mediante annullamento del contrassegno di cui al precedente art. 1, da effettuarsi a cura del creditore soddisfatto entro tre giorni dal pagamento.

     Le modalità dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'art. 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.

 

          Art. 5.

     Il creditore può domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.

     In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.

 

          Art. 6.

     Nella ipotesi di cui all'art. 2795 del codice civile, la richiesta di vendita anticipata può essere presentata sia dal debitore che dal creditore.

     La vendita anticipata può comunque essere effettuare senza necessità di autorizzazione giudiziaria in caso di consenso scritto delle parti.

     La vendita di cui agli articoli 2796 e 2797 del codice civile è effettuata presso lo stabilimento del debitore ovvero, quando ricorra la ipotesi di cui all'art. 5, secondo comma, presso il creditore o il terzo depositario.

 

          Art. 7.

     Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili.

 

          Art. 8.

     Le parti - creditore e debitore - alla scadenza del credito possono convenire la protrazione della data di scadenza fermo restando il pegno, provvedendo all'annotazione della maggiore durata sui registri di cui all'art. 1.

 

          Art. 9.

     Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'alterazione e la contraffazione, l'uso e l'annullamento illecito del contrassegno di cui agli articoli 1 e 4 sono equiparati alla fattispecie prevista e punita dall'art. 9 della legge 4 luglio 1970, n. 506.