§ 4.7.9 – D.M. 7 maggio 1992, n. 399.
Regolamento recante attuazione della direttiva (CEE) n. 394/89 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.7 bevande analcoliche
Data:07/05/1992
Numero:399


Sommario
Art. 1.      1. La lettera a) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente
Art. 2.      1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente
Art. 3.      1. La lettera f) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente
Art. 4.      1. E' abrogato il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489
Art. 5.      1. L'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituito dall'allegato al presente decreto
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.7.9 – D.M. 7 maggio 1992, n. 399.

Regolamento recante attuazione della direttiva (CEE) n. 394/89 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.

(G.U. 12 ottobre 1992, n. 240).

 

     Art. 1.

     1. La lettera a) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente:

     "a) La mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta di una o più specie".

 

          Art. 2.

     1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente:

     "b) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'art. 5; tuttavia l'aggiunta di zuccheri, di cui all'art. 5; primo comma, lettera c), punto 2, è consentita solo per i succhi di frutta concentrati preconfezionati destinati al consumatore finale, con le quantità massime prescritte dallo stesso articolo ed a condizione che se ne faccia menzione nella denominazione di vendita".

 

          Art. 3.

     1. La lettera f) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente:

     "f) la sostituzione totale degli zuccheri con il miele rispettando il limite del 20% previsto alla precedente lettera c)".

 

          Art. 4.

     1. E' abrogato il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489.

 

          Art. 5.

     1. L'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere venduti fino al loro completo smaltimento.

 

 

Allegato

Disposizioni particolari relative ai nettari di frutta

 

Nettari

Acidità minima espressa in grammi di acido tartarico per 1 di prodotto finito

Tenore minimo in succo ed eventualmente in purea, espresso in % del peso del prodotto finito

I. Frutti dal succo acido, non consumabile allo stato naturale

Frutti di passiflora (Passiflora edulis)

8

25

Solano di Quito (Solanum Quitoense)

5

25

Ribes nero

8

25

Ribes bianco

8

25

Ribes rosso

8

25

Uva spina

9

30

Frutti di olivello spinoso

9

25

Prugnole

8

30

Prugne

6

30

Susine

6

30

Bacche di sorbe

8

30

Cinorroidi (frutti di Rosa sp.)

8

40

Ciliegie acide (Marasche)

8

35

Altre ciliegie

6 (1)

40

Mirtilli neri

4

40

Bacche di sambuco

7

50

Lamponi

7

40

Albicocche

3 (1)

40

Fragole

5 (1)

40

More

6

40

Mirtilli

9

30

Cotogne

7

50

Limoni e limette

-

25

Altri frutti appartenenti a questa categoria

-

25

II. Frutti poco acidi o ricchi di polpa, o molto aromatici, dal succo non consumabile allo stato naturale

Manghi

-

35

Banane

-

25

Guaiave

-

25

Papaie

-

25

Litchi

-

25

Lazzeruole

-

25

Anone (Annona Muricata)

-

25

Anone reticolate (Annona Reticulata)

-

25

Cerimolie

-

25

Melagrane

-

25

Noci di acagiù o di anacardio

-

25

Spondiadi (Spondias Purpurea)

-

25

Imbù (Spondia Tuberosa Aroda)

-

30

Altri frutti appartenenti a questa categoria

-

25

III. Frutti dal succo consumabile allo stato naturale

Mele

3 (1)

50

Pere

3 (1)

50

Pesche

3 (1)

45

Agrumi, esclusi limoni e limette

5

50

Ananas

4

50

Altri frutti appartenenti a questa categoria

-

50

(1) Limite non applicabile nel caso di prodotti di cui all'art. 2, n. 4), secondo periodo.