§ 4.6.27 - D.L. 24 febbraio 1975, n. 25 .
Regolazione del mercato interno dell'alcool da vino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:24/02/1975
Numero:25


Sommario
Art. 1.      L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 4.6.27 - D.L. 24 febbraio 1975, n. 25 [1].

Regolazione del mercato interno dell'alcool da vino.

(G.U. 25 febbraio 1975, n. 53).

 

     Art. 1.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione al mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di alcool provenienti dalla distillazione dei vini di produzione nazionale ricavati dai vini avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantità di prodotto dichiarata alla fine del raccolto [2].

     Gli acquisti saranno effettuati ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.

     Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma, l'A.I.M.A. potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

     Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 22 aprile 1975, n. 124.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.