§ 4.6.13 - D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019.
Norme di esecuzione della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:19/04/1956
Numero:1019


Sommario
Art. 1.      Salvo l'osservanza delle disposizioni fiscali, la distillazione di acqueviti di diversa denominazione può essere effettuata nello stesso stabilimento, purchè avvenga in locali separati o, se [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      Ogni acquavite per cui è prescritto un contrassegno di Stato viene assunta separatamente in carico dal produttore o dall'importatore in registri sottoposti alla vigilanza finanziaria, all'atto [...]
Art. 14.      Ai fini dell'apposizione sulle etichette delle indicazioni di cui all'art. 17 della legge è considerato:


§ 4.6.13 - D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019.

Norme di esecuzione della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti.

(G.U. 13 settembre 1956, n. 231).

 

     Art. 1.

     Salvo l'osservanza delle disposizioni fiscali, la distillazione di acqueviti di diversa denominazione può essere effettuata nello stesso stabilimento, purchè avvenga in locali separati o, se negli stessi locali, in tempi diversi.

     Salvo l'osservanza delle disposizioni fiscali, la conservazione di acqueviti di diversa denominazione può essere fatta nello stesso locale, purchè in recipienti separati, sui quali deve apporsi, a caratteri visibili ed indelebili, il nome dell'acquavite contenuta.

     Nella preparazione di una stessa acquavite, gli scarti di testa e di coda, ottenuti nella distillazione di una prima porzione di materia prime, possono essere immessi nella porzione successiva e con essa distillati.

     (Omissis) [1].

     E' vietato il trasferimento di scarti ad altro opificio per la ridistillazione intesa a produzione di acquavite.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9.

     (Omissis) [9].

     (Omissis) [10].

     (Omissis) [11].

     (Omissis) [12].

     (Omissis) [13].

     Alle acqueviti importate è applicato il contrassegno di Stato relativo alle acqueviti nazionali di corrispondente denominazione.

     Resta salva, in ogni caso, la facoltà delle Amministrazioni, a cui è demandata la vigilanza per l'applicazione della legge, di eseguire tutti i controlli e gli accertamenti necessari a garantire che le acqueviti di importazione soddisfino alle prescrizioni della legge stessa e del presente regolamento.

 

          Art. 10. [14]

 

          Art. 11. [15]

 

          Art. 12. [16]

 

          Art. 13.

     Ogni acquavite per cui è prescritto un contrassegno di Stato viene assunta separatamente in carico dal produttore o dall'importatore in registri sottoposti alla vigilanza finanziaria, all'atto della produzione o dell'importazione.

     Deve essere parimenti presa in carico nei registri tenuti da un imbottigliatore, l'acquavite proveniente da un produttore o da un importatore che già l'aveva in carico.

     A tal fine, per le acqueviti prese in carico nel registro dei produttori o degli importatori, deve essere fatta menzione del loro diritto alla prescritta denominazione nei documenti fiscali di circolazione.

     Le Amministrazioni, a cui, ai sensi dell'art. 18 della legge, è demandata la vigilanza, possono disporre gli opportuni controlli anche al momento dell'imbottigliamento e successivamente allo stesso, per accertare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche analitiche per esso prescritte.

 

          Art. 14.

     Ai fini dell'apposizione sulle etichette delle indicazioni di cui all'art. 17 della legge è considerato:

     a) produttore colui che direttamente o per mezzo di altri compie l'ultima operazione di lavorazione a cui è sottoposta l'acquavite prima dell'imbottigliamento;

     b) stabilimento di produzione quello in cui viene eseguita la predetta ultima lavorazione dell'acquavite;

     c) imbottigliatore colui che, direttamente o per mezzo di altri, compie l'imbottigliamento dell'acquavite;

     d) stabilimento imbottigliatore quello in cui viene effettuato l'imbottigliamento dell'acquavite.

     Le suddette indicazioni debbono, a seconda dei casi, essere formulate nel modo seguente:

     Prodotto e imbottigliato da.......... (nome e sede della ditta) nello stesso stabilimento di.......... (Comune e Provincia se in Italia; località e Stato, se all'estero).

     Prodotto da.......... (nome e sede della ditta) nello stabilimento di.......... (Comune e Provincia se in Italia; località e Stato se all'estero) ed imbottigliato da.......... (nome e sede della ditta) nello stabilimento di.......... (Comune e Provincia se in Italia; località e Stato se all'estero).

     Qualora si tratti di lavorazione per conto di terzi, deve indicarsi anche il nome o la ragione sociale dell'impresa, nel cui stabilimento avviene la produzione o l'imbottigliamento dell'acquavite.


[1] Comma abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[3] Articolo abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[4] Articolo abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[5] Articolo abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[6] Articolo abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[7] Articolo abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[8] Articolo abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[9] Comma abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[10] Comma abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[11] Comma abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[12] Comma abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[13] Comma abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[14] Articolo abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[15] Articolo abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.

[16] Articolo abrogato dall'art. 21 del D. P. R. 16 luglio 1997, n. 297.