§ 4.3.51 – D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine, ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:09/11/1998
Numero:433


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e finalità.
Art. 2.  Soppressione di obblighi di tenuta di documenti.
Art. 3.  Abrogazioni.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 4.3.51 – D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 16 dicembre 1998, n. 293).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e finalità.

     1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti relativi alla detenzione e commercializzazione del saccarosio, del glucosio, dell'isoglucosio, con esclusione di quelli relativi allo zucchero a velo.

 

          Art. 2. Soppressione di obblighi di tenuta di documenti.

     1. E' soppressa la bolletta di accompagnamento prevista dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

     2. Coloro che detengono e commercializzano le sostanze di cui all'articolo 1, restano assoggettati agli obblighi previsti dall'articolo 74, commi da 5 a 10, del decreto di cui al comma 1.

     3. Restano ferme le sanzioni amministrative previste dall'articolo 102 del decreto di cui al comma 1, nonché le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 106 del medesimo decreto.

 

          Art. 3. Abrogazioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 10-bis e 10-ter dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

     2. Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti e vini.

 

          Art. 4. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.