§ 4.3.32 – L. 6 giugno 1986, n. 258.
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:06/06/1986
Numero:258


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il primo comma dell'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dai seguenti
Art. 3.      1. Per il periodo di diciotto mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la commercializzazione dei prodotti recanti la [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.3.32 – L. 6 giugno 1986, n. 258.

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.

(G.U. 14 giugno 1986, n. 136).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. In deroga al divieto di cui agli articoli 51e60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito produrre, importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "aceto di...'' seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

     In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di vino e negli altri aceti da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume".

     2. L'uso nelle varie parti della legge 2 agosto 1982, n. 527, dei termini "agro", "agri" o "agro di..." deve intendersi riferito ad "aceto", "aceti" o "aceto di...".

 

          Art. 2.

     1. Il primo comma dell'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dai seguenti:

     "Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

     A decorrere dal 1° gennaio 1987 è abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773".

     2. E' consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Al terzo comma dell'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, come modificata dalla presente legge, le parole "o sigilli" sono soppresse.

     4. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 2 agosto 1982, n. 527.

 

          Art. 3.

     1. Per il periodo di diciotto mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la commercializzazione dei prodotti recanti la denominazione o indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.