§ 4.2.23 – L. 10 aprile 1991, n. 137.
Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:10/04/1991
Numero:137


Sommario
Art. 1.      1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione delregolamento CEE n. 1619/68 del Consiglio del 15 [...]


§ 4.2.23 – L. 10 aprile 1991, n. 137.

Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.

(G.U. 27 aprile 1991, n. 98).

 

     Art. 1.

     1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione delregolamento CEE n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969, relativi alla commercializzazione delle uova nell'interno della Comunità economica europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come rideterminati dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, vengono incrementati di 34 unità nella quinta qualifica, profilo professionale di operatore amministrativo, e di 4 unità nella quarta qualifica, profilo professionale di coadiutore.

     2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a bandire due concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui al comma 1, riservati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per le medesime qualifiche, assunti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419, che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni consecutivi, le funzioni di controllo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 419 del 1971. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

     3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente sulla normativa e sulle regole tecniche per l'effettuazione dei controlli previsti dallalegge 3 maggio 1971, n. 419, con riguardo ai rispettivi profili professionali. I vincitori sono inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

     4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'art. 4 e l'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa decorrenza è altresì abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 ottobre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 6 novembre 1971.

     5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto i modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e dal regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969. Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e spese alla predisposizione e stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura.

     6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la corresponsione da parte dei centri di imballaggio delle uova autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una quota annuale proporzionata alla capacità lavorativa dei centri stessi, del seguente importo:

     a) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera fino a 8.000 uova: lire 70.000;

     b) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 8.000 a 80.000 uova: lire 300.000;

     c) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 80.000 a 160.000 uova: lire 800.000;

     d) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 160.000 a 240.000 uova: lire 1.000.000;

     e) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera superiore alle 240.000 uova: lire 1.300.000.

     7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede ad adeguare le quote annuali fissate dal comma 6 in relazione all'eventuale incremento degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.

     8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.