§ 4.1.36 - D.M. 5 marzo 2003, n. 100.
Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:05/03/2003
Numero:100


Sommario
Art. 1.      1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 4.1.36 - D.M. 5 marzo 2003, n. 100.

Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

(G.U. 8 maggio 2003, n. 105)

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e successive modificazioni;

     Vista la decisione della Commissione del 23 gennaio 2002, n. 2002/113/CE, recante modifica della decisione 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri;

     Vista la sentenza n. 443 del 1997 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;

     Ritenuto di consentire l'uso della sostanza aromatizzante "etilmaltolo" di cui al citato repertorio, già consentita in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di gomma da masticare, caramelle e prodotti similari sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate;

     Ritenuto altresì di dover modificare il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

     Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 30 maggio 2002;

     Visto il parere espresso in data 13 dicembre 2001 dall'Istituto superiore di sanità riguardante i requisiti di purezza della sostanza aromatizzante "etilmaltolo";

     Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 3 luglio 2002 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

     Visti i pareri espressi dalla Commissione dell'Unione europea in data 8 ottobre e 21 novembre 2002 con i quali ha espresso parere favorevole a condizione che sia soppressa la disposizione riguardante la sostanza 1,2-propilenglicole;

     Ritenuto di dover aderire all'indicazione della sopra citata Commissione;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 23 dicembre 2002;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il campo d'impiego "Caramelle e confetti" e la relativa "Dose massima d'impiego" della sostanza etilvanillina sono sostituiti dai seguenti:

 

Sostanza

Campo d'impiego

Dose massima d'impiego

Etilvanillina

Caramelle, confetti, gomme da masticare e prodotti di confetteria

300 mg/kg

 

     b) è aggiunta, in fine, la seguente sostanza:

 

Sostanza

Campo d'impiego

Dose massima d'impiego

Etilmaltolo

Gomme da masticare, caramelle e prodotti similari

60 mg/kg

 

     2. La sostanza di cui al comma 1, lettera b), deve rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato I al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

 

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

 

     Allegato I

     REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA

     Etilmaltolo.

     Colore e aspetto: polvere bianca cristallina;

     Punto di fusione: 90 °C.

     Non deve contenere:

     arsenico più di 3 mg/kg;

     cadmio più di 1 mg/kg;

     mercurio più di 1 mg/kg;

     piombo più di 5 mg/kg.