§ 4.1.5 - Legge 9 ottobre 1980, n. 659.
Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:09/10/1980
Numero:659


Sommario
Art. 1.      La presente legge si applica:
Art. 2.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei prodotti di cui al precedente articolo il contenuto in acido erucico, calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella [...]
Art. 3.      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le norme della presente legge è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 300.000 a L. 20.000.000.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 4.1.5 - Legge 9 ottobre 1980, n. 659.

Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi.

(G.U. 23 ottobre 1980, n. 292).

 

     Art. 1.

     La presente legge si applica:

     a) agli oli, ai grassi e alle loro miscele, destinati tali e quali al consumo umano;

     b) agli alimenti composti o preparati con oli, grassi e loro miscele.

 

          Art. 2.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei prodotti di cui al precedente articolo il contenuto in acido erucico, calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella fase grassa, non può superare il 5 per cento.

     Detto limite si applica ai prodotti messi in commercio per la prima volta a decorrere dalla data suddetta.

     Per i prodotti già in commercio il limite sopra detto si applica a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le norme della presente legge è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 300.000 a L. 20.000.000.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.