§ 48.1.24 - Legge 20 maggio 1965, n. 507.
Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:20/05/1965
Numero:507


Sommario
Art. 1.      I commi terzo e quarto dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 48.1.24 - Legge 20 maggio 1965, n. 507.

Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie.

(G.U. 1 giugno 1965, n. 135)

 

 

     Art. 1.

     I commi terzo e quarto dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.