§ 47.1.5 - Legge 25 luglio 1966, n. 616.
Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo


Settore:Normativa nazionale
Materia:47. Geologia e cartografia
Capitolo:47.1 geologia e cartografia
Data:25/07/1966
Numero:616


Sommario
Art. 1.  Elettorato
Art. 2.  Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine
Art. 3.  Elenco degli elettori - Seggio elettorale
Art. 4.  Composizione del seggio elettorale
Art. 5.  Votazione
Art. 6.  Scrutinio
Art. 7.  Diritto di opzione - Sostituzione
Art. 8.  Elezione dei membri della Commissione centrale - Opzione
Art. 9.  Comunicazioni dell'esito delle elezioni
Art. 10.  Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata
Art. 11.  Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale - Sostituzione - Rinnovo della elezione
Art. 12.  Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale
Art. 13.  Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale
Art. 14.  Sanzioni disciplinari
Art. 15.  Procedimento disciplinare
Art. 16.  Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale
Art. 17.  Tariffa professionale
Art. 18.  Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale
Art. 19.  Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale
Art. 20.  Prima elezione del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale
Art. 21.  Determinazione della tassa di iscrizione del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati


§ 47.1.5 - Legge 25 luglio 1966, n. 616.

Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo

(G.U. 13 agosto 1966, n. 201)

 

     Art. 1. Elettorato

     Il Consiglio nazionale dello Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma [ed è composto di nove membri [1]].

     Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

     (Omissis) [2].

     [Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili] [3].

 

          Art. 2. Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine

     [L'elezione del Consiglio nazionale ha luogo nei trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente] [4].

     [Il Consiglio nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio] [5].

     [Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine] [6].

     [L'avviso di convocazione è spedito per lettera raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo] [7].

     [L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione] [8].

     La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

 

          Art. 3. Elenco degli elettori - Seggio elettorale

     Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.

     L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale la relativa indicazione.

     Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità della urna durante le operazioni elettorali.

 

          Art. 4. Composizione del seggio elettorale

     Il presidente del Consiglio nazionale prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli el ttori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

     Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine.

     Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

 

          Art. 5. Votazione

     Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda.

     Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

     L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

     Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

     [È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore, all'uopo, richiede alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta chiusa sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o suo delegato oppure da un notaio o dal conciliatore, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda senza aprirla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna] [9].

     [Non è ammesso il voto per delega] [10].

 

          Art. 6. Scrutinio

     [Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nelle liste elettorali o decorso otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti] [11].

     [Se i votanti sono almeno un terzo degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione] [12].

     [In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'articolo 2. La seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti] [13].

     Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.

     Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

     Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.

     Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.

 

          Art. 7. Diritto di opzione - Sostituzione

     Qualora un membro della Commissione centrale risulti eletto membro del Consiglio nazionale dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso deve, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, optare per una delle due cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio nazionale dell'Ordine.

     Per la sostituzione il Consiglio nazionale provvede a norma dell'articolo 10 della presente legge.

 

          Art. 8. Elezione dei membri della Commissione centrale - Opzione

     Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera d) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, numero 112, valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

     Quando un membro del Consiglio nazionale è eletto membro della Commissione centrale questi è tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.

 

          Art. 9. Comunicazioni dell'esito delle elezioni

     Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale.

     I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

 

          Art. 10. Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata

     Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.

     Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

     Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, numero 112.

     Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

     Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

     Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

     [In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente] [14].

     [Il Consiglio nazionale e la Commissione centrale durano in carica rispettivamente tre e quattro anni, con decorrenza dalla relativa data di insediamento] [15].

     I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

 

          Art. 11. Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale - Sostituzione - Rinnovo della elezione

     La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio nazionale, invita detto Consiglio a provvedere alla loro sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine degli eletti.

     In mancanza di tali candidati il Consiglio nazionale fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

 

          Art. 12. Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale

     La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

     Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.

     Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla presente legge.

 

          Art. 13. Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale

     La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, propone la loro sostituzione con i candidati che seguono nell'ordine degli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 6, comma quinto.

     In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

     Analogamente, il Ministro per la grazia e giustizia, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, provvede per l'ipotesi in cui sia accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.

 

          Art. 14. Sanzioni disciplinari

     All'iscritto nello albo o nell'elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

     1) censura;

     2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

     3) radiazione.

     Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine. In queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

     La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

     La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

     Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

     a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

     b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

     Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dello articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dell'articolo 16 della presente legge.

 

          Art. 15. Procedimento disciplinare

     Il Consiglio nazionale inizia il procedimento disciplinare di ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

     Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive.

     L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

     Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

     La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile.

     In caso di irreperibilità le notificazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.

 

          Art. 16. Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale [16]

 

          Art. 17. Tariffa professionale

     La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi.

 

          Art. 18. Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale

     Alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi provvede una Commissione, nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale.

     La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, o che sono titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geomineralogico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

     Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché dalla ricevuta di versamento della relativa tassa, vanno dirette, fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia.

     L'iscrizione è subordinata, altresì, al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per l'iscrizione negli albi delle professioni.

     La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi cornpreso il presidente.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

     L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianità di iscrizione è unica per tutti gli iscritti.

     La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 19. Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale

     Le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla Commissione straordinaria di cui al terzo comma del presente articolo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

     I ricorsi proposti dagli interessati sono accompagnati dalla ricevuta di versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

     La Commissione straordinaria è composta dai membri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché da nove componenti designati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.

     La Commissione straordinaria è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione; funziona fino all'insediamento della Commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

     Le deliberazioni della Commissione straordinaria sono impugnabili con le modalità di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.

 

          Art. 20. Prima elezione del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale

     Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, la elezione del Consiglio nazionale unitamente a quella dei membri elettivi della Commissione centrale.

     Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 - ultimo comma - della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

     Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

     Il commissario straordinario è anche presidente del seggio elettorale e nomina, prima dello inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

     Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge, in quanto applicabili.

 

          Art. 21. Determinazione della tassa di iscrizione del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati

     Fino all'insediamento del Consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati, nonché la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8.000 per la tassa di iscrizione, lire 6.000 per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati.

     I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei Consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia. La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia.


[1] Parole abrogate dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[2]  Comma abrogato dall'art. 7 della L. 12 novembre 1990, n. 339.

[3] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[4] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[5] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[6] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[7] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[8] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[9] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[10] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[11] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[12] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[13] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[14] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[15] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 12 novembre 1990, n. 339.