§ 46.12.10 - Legge 13 marzo 1998, n. 50.
Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.12 servizi diversi
Data:13/03/1998
Numero:50


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, in attesa della disponibilità di maggiori aliquote di personale dei contingenti di leva da ammettere a prestare servizio quali [...]
Art. 2.      1. I regolamenti emanati con decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210, nonchè quelli concernenti il Corpo della Guardia di finanza emanati ai [...]
Art. 3.      1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio [...]


§ 46.12.10 - Legge 13 marzo 1998, n. 50. [1]

Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa.

(G.U. 18 marzo 1998, n. 64)

 

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, in attesa della disponibilità di maggiori aliquote di personale dei contingenti di leva da ammettere a prestare servizio quali ausiliari della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, le disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, concernenti l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nelle province della Sicilia, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 1998. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi altresì le disposizioni per l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nella provincia di Napoli, di cui al decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge 28 agosto 1997, n. 282.

     2. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di consentire il completamento della graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri al Corpo di polizia penitenziaria, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Per la copertura dei posti disponibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 479 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 579 del 1996, e di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 40.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 7.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 21.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. I regolamenti emanati con decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210, nonchè quelli concernenti il Corpo della Guardia di finanza emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999 [2].

 

          Art. 3.

     1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 2.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così modificato dall'art. 32 della L. 18 febbraio 1999, n. 28.