§ 46.12.7 - D.M. 2 gennaio 1996, n. 233.
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.12 servizi diversi
Data:02/01/1996
Numero:233


Sommario
Art. 1.  Destinatari e durata degli interventi.
Art. 2.  Istituzione di centri di accoglienza.
Art. 3.  Attuazione e tipologia degli interventi.
Art. 4.  Procedure finanziarie e contabili.


§ 46.12.7 - D.M. 2 gennaio 1996, n. 233.

Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: "Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia".

(G.U. 30 aprile 1996, n. 100)

 

 

     Art. 1. Destinatari e durata degli interventi.

     1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarità e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione o espulsione.

 

          Art. 2. Istituzione di centri di accoglienza.

     1. I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 sono istituiti nell'ambito dei comuni di seguito indicati:

     1) Brindisi;

     2) Lecce;

     3) Otranto.

     Qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, può disporre con proprio provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura, anche temporanea, di quelle esistenti.

 

          Art. 3. Attuazione e tipologia degli interventi.

     1. Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione e la gestione delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture interessate e realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale. Gli interventi medesimi, ove ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

     2. Nelle attività di cui all'art. 1 sono ricomprese le spese per l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonché oneri per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.

     3. Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all'art. 1 e per altre indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando - ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle finanze - beni immobili di proprietà dello Stato, che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 4. Procedure finanziarie e contabili.

     1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono altresì autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato nonché di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.

     2. Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i corrispondenti fondi.

     3. Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute.