§ 46.11.21 - Legge 31 marzo 1966, n. 259.
Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:31/03/1966
Numero:259


Sommario
Art. unico.      I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva.


§ 46.11.21 - Legge 31 marzo 1966, n. 259. [1]

Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età.

(G.U. 14 maggio 1966, n. 117)

 

     Art. unico.

     I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva.

     La domanda, corredata dal consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, è presentata all'Ufficio militare di leva o all'Ufficio di leva della capitaneria di porto nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

     I giovani riconosciuti idonei dal competente Consiglio di leva di terra o di mare sono arruolati e incorporati in occasione della prima chiamata alle armi.

     Coloro che sono rinviati quali rivedibili, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi dodici mesi da quello precedente.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.