§ 46.11.1D - Legge 19 febbraio 1970, n. 75.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:19/02/1970
Numero:75


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Fatte salve le prioritarie esigenze della difesa nazionale, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense, di cui al precedente art. 3, sarà determinato sulla base delle [...]
Art. 5.      L'art. 4 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Tra l'art. 4 e l'art. 5 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente:
Art. 7.      Tra l'art. 5 e l'art. 6 della legge 8 novembre 1966, n. 1033 è inserito il seguente:
Art. 8.      I programmi di collaborazione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 380, possono prevedere l'utilizzazione dei giovani di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'art. [...]
Art. 9.      Il Ministro per gli affari esteri raccoglie e coordina informazioni e dati concernenti i programmi di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'art. 2 della presente [...]
Art. 10.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli [...]


§ 46.11.1D - Legge 19 febbraio 1970, n. 75. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo.

(G.U. 16 marzo 1970, n. 68)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per la difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, a scopo di servizio volontario civile e per la durata di almeno due anni continuativi, ivi compreso un periodo di licenza di 45 giorni".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

     "L'opera di cui all'articolo precedente si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali, o attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e d'intesa con esso, ovvero previsti da organismi ed enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

     L'opera stessa si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che abbiano istituzionalmente lo scopo di operare nel quadro della assistenza tecnica o di organizzare il servizio volontario civile, sempre che tali programmi siano riconosciuti idonei con decreto del Ministro per gli affari esteri.

     Tale riconoscimento può essere dato soltanto per programmi che precisino il personale utilizzabile e il trattamento giuridico ed economico riservato al medesimo nei Paesi di destinazione, trattamento che dovrà essere conforme alle convenzioni o alle consuetudini internazionali in materia di servizio volontario civile in favore dei Paesi in via di sviluppo".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

     "Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la pubblica istruzione e per l'interno.

     I Paesi di destinazione, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile di cui al secondo comma del precedente art. 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria verranno determinati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per la difesa, per la pubblica istruzione e per l'interno".

 

          Art. 4.

     Fatte salve le prioritarie esigenze della difesa nazionale, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense, di cui al precedente art. 3, sarà determinato sulla base delle disponibilità di inquadramento nei programmi di assistenza e di cooperazione tecnica di cui al precedente art. 2, tenendo conto dei limiti di spesa fissati dal successivo art. 10.

 

          Art. 5.

     L'art. 4 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

     "Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli ed i requisiti del richiedente ed accertato che le condizioni dell'opera da prestarsi all'estero rispondano ai criteri informatori di un servizio volontario civile in favore di un Paese in via di sviluppo. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le loro prestazioni.

     Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda al Ministero della difesa entro il trentesimo giorno dal compimento dell'opera in base a cui è stato accordato il rinvio, allegando la documentazione comprovante il servizio prestato".

 

          Art. 6.

     Tra l'art. 4 e l'art. 5 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. - I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi di assistenza tecnica, attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e di intesa con esso, godono di regola del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto a carico del Governo beneficiario; eccezionalmente, del trattamento stabilito, a totale o parziale carico del Governo italiano, con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

     I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi promossi da organismi ed enti internazionali, ovvero dalle associazioni, organismi ed enti di cui al precedente art. 2, secondo comma, godono del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto nel contratto di lavoro o di impiego. Tale trattamento potrà essere eccezionalmente integrato, a carico del Governo italiano, secondo la procedura prevista nel precedente comma.

     I contratti relativi a ciascun volontario devono espressamente menzionare tale sua qualifica od altra equipollente ed essere convalidati dal Ministero degli affari esteri".

 

          Art. 7.

     Tra l'art. 5 e l'art. 6 della legge 8 novembre 1966, n. 1033 è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis. - I giovani che svolgono opera di servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 1 della presente legge hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, relative ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva".

 

          Art. 8.

     I programmi di collaborazione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 380, possono prevedere l'utilizzazione dei giovani di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'art. 1 della presente legge, per lo svolgimento di compiti di sviluppo comunitario, di istruzione, di assistenza tecnica, di assistenza igienico-sanitaria e sociale e di addestramento professionale.

     Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei predetti giovani, ai quali non siano applicabili le disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 380, è regolato a norma del precedente art. 6.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per gli affari esteri raccoglie e coordina informazioni e dati concernenti i programmi di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'art. 2 della presente legge; fornisce ai giovani interessati, avvalendosi della collaborazione delle associazioni, organismi ed enti di cui al predetto art. 2, ogni utile indicazione sui programmi medesimi; li assiste ai fini della documentazione richiesta a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, n. 1323.

     Nell'espletamento dei compiti affidatigli, il Ministro per gli affari esteri è assistito da una commissione composta da rappresentanti delle Amministrazioni degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa, nonchè da due rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile, scelti dal Ministro per gli affari esteri.

     Il Ministro per gli affari esteri, sentita la commissione di cui al comma precedente, può concedere contributi alle associazioni, organismi ed enti i cui programmi siano stati riconosciuti idonei alla preparazione dei volontari.

 

          Art. 10.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 380.

     A tale onere si provvede per l'anno finanziario 1970 con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 40 della L. 15 dicembre 1971, n. 1222.