§ 46.11.1a - Legge 4 aprile 1957, n. 238.
Modifica dell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:04/04/1957
Numero:238


Sommario
Art. unico.      Nell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, quale risulta sostituito [...]


§ 46.11.1a - Legge 4 aprile 1957, n. 238. [1]

Modifica dell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.

(G.U. 27 aprile 1957, n. 108).

 

 

     Art. unico.

     Nell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, quale risulta sostituito dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1318, il n. 3) è sostituito dal seguente:

     "3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.