§ 46.11.a - Legge 29 luglio 1949, n. 839.
Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:29/07/1949
Numero:839


Sommario
Art. 1.      L'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il quarto comma dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è [...]
Art. 3.      L'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 68 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente


§ 46.11.a - Legge 29 luglio 1949, n. 839. [1]

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.

(G.U. 30 novembre 1949, n. 275).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

     Art. 13. (Espatrio e imbarco dopo l'apertura della leva). - "Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro per la difesa può autorizzare l'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera estera degli iscritti dopo l'apertura della leva della loro classe e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva.

     "Il Ministro suddetto può delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei permessi d'espatrio e d'imbarco agli iscritti e agli arruolati in congedo illimitato provvisorio.

     "La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento, all'atto del suo espatrio, dell'iscritto che non sia stato ancora sottoposto all'esame personale davanti al Consiglio di leva.

     "Le autorità incaricate del rilascio del passaporto debbono fare al titolare di esso gli stessi avvertimenti di cui al terzo comma dell'art. 10.

     "Le autorità di frontiera sono tenute ad effettuare alle competenti Capitanerie di porto le notifiche previste dal quarto comma dell'art. 10".

 

          Art. 2.

     Il quarto comma dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

     "Gli iscritti di leva espatriati prima dell'apertura della leva della loro classe ai sensi dell'art. 10 e quelli espatriati dopo l'apertura della leva medesima ai sensi dell'art. 13 e non ancora sottoposti all'esame personale di cui all'art. 26 sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alla notificazione fatta alle Capitanerie ai termini degli articoli 10 e 13".

 

          Art. 3.

     L'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

     Art. 66. (Dispense dalla ferma di leva agli arruolati). - "Il Ministro per la difesa ha, in tempo di pace, la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare di cui al precedente art. 38, gli arruolati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiore a novanta giorni, nonchè gli arruolati dispensati temporaneamente dalla chiamata alle armi, o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessità di personale da tenere alle armi".

 

          Art. 4.

     L'art. 68 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

     Art. 68. (Dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero). - "I connazionali residenti all'estero, ed arruolati a termini del primo comma dell'art. 33, nonchè quelli espatriati a norma dell'art. 10 ed arruolati dal Consiglio di leva senza visita sono, in tempo di pace e finchè duri la loro permanenza all'estero, dispensati dal presentarsi alle armi per il servizio di leva.

     "Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro per la difesa può dispensare, in tempo di pace e finchè duri la loro permanenza all'estero, dal compimento della ferma di leva i giovani espatriati dopo l'apertura della leva della loro classe od arruolati dal Consiglio di leva senza visita nonchè gli espatriati dopo l'arruolamento.

     "Sempre che le esigenze della Marina lo consentano, gli arruolati di cui sopra possono, dopo il congedamento della loro classe di nascita, essere definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva anche se rimpatriati, salvo l'obbligo per essi di rispondere, quando si trovino in Patria, ai richiami ed alle chiamate di controllo della loro classe.

     "Fermo restando l'obbligo predetto, gli arruolati suindicati sono in ogni caso, dopo il compimento del 32° anno di età, definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva, anche se rimpatrino.

     "Gli arruolati di cui ai commi precedenti sono, invece, obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe chiamata in servizio di leva, quando il loro rimpatrio sia avvenuto prima del congedamento della loro classe di nascita, salvo che, essendo nati all'estero ed investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato, nelle Forze armate regolari del Paese di nascita, un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.