§ 46.11.9 - Legge 18 gennaio 1952, n. 43.
Norme per il reclutamento dei commissari di leva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:18/01/1952
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Il personale civile del ruolo dei commissari di leva è tratto per concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o nelle posizioni di "ausiliaria" o della "riserva", [...]
Art. 2.      Gli ufficiali vincitori del concorso, provenienti dal servizio permanente, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria.
Art. 3.      Ferma restando la posizione nel ruolo acquisita dai commissari di leva nominati anteriormente al 1° gennaio 1925, i commissari di leva reclutati dopo detta data prendono posto nel ruolo, ai soli [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.  [3]
Art. 6.      In via transitoria, gli ufficiali dell'Esercito che abbiano già prestato servizio in qualità di facenti funzioni di commissario di leva presso le Commissioni temporanee di leva e che abbiano [...]
Art. 7.      È abrogato il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1276, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936, n. 89.


§ 46.11.9 - Legge 18 gennaio 1952, n. 43. [1]

Norme per il reclutamento dei commissari di leva.

(G.U. 9 febbraio 1952, n. 34)

 

     Art. 1.

     Il personale civile del ruolo dei commissari di leva è tratto per concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o nelle posizioni di "ausiliaria" o della "riserva", aventi grado di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello di tutte le armi e servizi, che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 58 anni.

     Al detto personale dipendente dal Ministero della difesa, sono applicabili le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto appresso stabilito.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali vincitori del concorso, provenienti dal servizio permanente, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria.

     La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro per la difesa dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

     Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione sempreché ne abbiano ancora i requisiti fisici. Gli ufficiali del servizio permanente, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbiti nei quadri con le prime vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

 

          Art. 3.

     Ferma restando la posizione nel ruolo acquisita dai commissari di leva nominati anteriormente al 1° gennaio 1925, i commissari di leva reclutati dopo detta data prendono posto nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, in base al grado di ufficiale rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. A parità di grado ha la precedenza il più anziano nel grado stesso.

 

          Art. 4. [2]

     Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.

     Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio.

     Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti anche per promozione ad ufficiali di grado ed anzianità pari o inferiori, appartenenti alla stessa Arma o servizio di provenienza, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata.

     I predetti aumenti sono attribuiti con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295.

 

          Art. 5. [3]

     Per conseguire il trattamento economico del grado di generale di brigata i commissari di leva devono aver prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e devono essere in godimento da almeno cinque anni del trattamento economico stabilito per il grado di colonnello.

 

          Art. 6.

     In via transitoria, gli ufficiali dell'Esercito che abbiano già prestato servizio in qualità di facenti funzioni di commissario di leva presso le Commissioni temporanee di leva e che abbiano superato il limite di età stabilito nell'art. 1 possono essere ammessi al primo concorso per commissari di leva che verrà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, purchè non abbiano superato alla data del relativo bando il 60° anno di età.

 

          Art. 7.

     È abrogato il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1276, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936, n. 89.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 3 marzo 1971, n. 96.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 3 marzo 1971, n. 96.