§ 46.10.86 - Legge 24 novembre 1967, n. 1115.
Integrazione del secondo comma dell'art. 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:24/11/1967
Numero:1115


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:


§ 46.10.86 - Legge 24 novembre 1967, n. 1115.

Integrazione del secondo comma dell'art. 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del corpo degli agenti di custodia.

(G.U. 6 dicembre 1967, n. 304)

 

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

     "I vice brigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificatorie. A tal fine lo stipendio o paga fruiti dal detto personale viene assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modifiche".