§ 46.9.98 - Legge 14 agosto 1974, n. 360.
Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:14/08/1974
Numero:360


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 2 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, è [...]
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno finanziario 1974 in lire 97.833.000, si provvede mediante riduzione di lire 10.000.000 dei fondo di cui al [...]


§ 46.9.98 - Legge 14 agosto 1974, n. 360. [1]

Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti.

(G.U. 21 agosto 1974, n. 218)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai funzionari di pubblica sicurezza.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 2 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno finanziario 1974 in lire 97.833.000, si provvede mediante riduzione di lire 10.000.000 dei fondo di cui al capitolo 1472, di lire 20.000.000 del fondo di cui al capitolo 1475, di lire 57.833.000 del fondo di cui al capitolo 1478 e di lire 10.000.000 del fondo di cui al capitolo 1485 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.