§ 46.9.8B - Legge 14 luglio 1971, n. 563.
Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:14/07/1971
Numero:563


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1971 le norme sulla indennità di alloggio, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sono estese alle appartenenti al Corpo di polizia femminile.
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1318 dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]


§ 46.9.8B - Legge 14 luglio 1971, n. 563. [1]

Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.

(G.U. 10 agosto 1971, n. 201)

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1971 le norme sulla indennità di alloggio, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sono estese alle appartenenti al Corpo di polizia femminile.

     L'indennità di alloggio non spetta alle appartenenti al Corpo di polizia femminile qualora il coniuge convivente già goda della medesima indennità.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1318 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.