§ 46.9.47 - D.P.R. 27 novembre 1954, n. 1406.
Norme regolamentari per l'assegnazione e la gestione degli alloggi, costruiti dall'I.N.C.I.S., da assegnare in locazione al personale dipendente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:27/11/1954
Numero:1406


Sommario
Art. 1.      Gli alloggi di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 980, sono concessi in locazione al personale civile dell'Amministrazione di pubblica sicurezza in attività [...]
Art. 2.      Le Prefetture, almeno due mesi prima che gli alloggi siano ultimati ed abitabili ed ogni qualvolta un alloggio si renda disponibile, invitano, nei modi e con i mezzi più [...]
Art. 3.      All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo provvede, in ogni Provincia, una speciale Commissione avente sede presso la Prefettura e composta del [...]
Art. 4.      La Commissione di cui all'articolo precedente procede alla formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi, secondo i seguenti criteri di [...]
Art. 5.      Le decisioni della Commissione suddetta sono comunicate alla rappresentanza provinciale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la [...]
Art. 6.      La gestione degli alloggi è affidata all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il quale vi provvede, in quanto non sia diversamente disposto dal [...]
Art. 7.      Agli assegnatari degli alloggi di cui al presente decreto è fatto divieto di sublocare, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, l'alloggio assegnato
Art. 8.      In relazione a quanto disposto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 980, costituisce causa di revoca dell'assegnazione e di risoluzione del contratto di [...]
Art. 9.      Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio o di risoluzione del contratto di locazione, deliberato dalla Commissione di cui all'art. 3, ha valore di [...]


§ 46.9.47 - D.P.R. 27 novembre 1954, n. 1406.

Norme regolamentari per l'assegnazione e la gestione degli alloggi, costruiti dall'I.N.C.I.S., da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. 5 marzo 1955, n. 53)

 

 

     Art. 1.

     Gli alloggi di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 980, sono concessi in locazione al personale civile dell'Amministrazione di pubblica sicurezza in attività di servizio, ad ufficiali in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a sottufficiali, guardie scelte e guardie effettive in servizio del Corpo medesimo, che siano addetti a uffici o reparti aventi sede nel Comune nel quale sono stati costruiti gli alloggi.

 

          Art. 2.

     Le Prefetture, almeno due mesi prima che gli alloggi siano ultimati ed abitabili ed ogni qualvolta un alloggio si renda disponibile, invitano, nei modi e con i mezzi più idonei, il personale di cui all'articolo precedente a presentare, ove aspiri all'assegnazione degli alloggi, la relativa domanda documentata nel termine di venti giorni.

 

          Art. 3.

     All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo provvede, in ogni Provincia, una speciale Commissione avente sede presso la Prefettura e composta del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, del questore o di un suo rappresentante, dell'intendente di finanza o di un suo rappresentante, dell'ispettore di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di un suo rappresentante. Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario di prefettura.

     Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite.

     La Commissione anzidetta provvederà anche alla dichiarazione di revoca dell'assegnazione degli alloggi nei casi previsti.

     I provvedimenti della Commissione hanno carattere definitivo.

 

          Art. 4.

     La Commissione di cui all'articolo precedente procede alla formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi, secondo i seguenti criteri di valutazione:

     1) opportunità dell'assegnazione in relazione a preminenti esigenze di servizio, specialmente nei confronti di personale trasferito d'ufficio;

     2) condizioni economiche dell'aspirante, con preferenza dei meno agiati e tenendo conto, a tal fine, dei proventi eventualmente percepiti a qualsiasi titolo dalle persone di famiglia conviventi con l'aspirante;

     3) situazione di famiglia dell'aspirante, considerando a tal fine il numero delle persone di famiglia effettivamente conviventi e a carico di esso;

     4) maggiore anzianità di servizio.

     Sono preferiti a parità di condizioni, i coniugati con prole rispetto a quelli senza prole e questi ultimi rispetto a quelli non coniugati.

     Potranno, peraltro, essere valutate particolari situazioni di famiglia debitamente documentate.

     A parità di condizione, dopo la valutazione di cui al precedente comma, è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato o invalido di guerra o per servizio, di ex combattente o di appartenente a categorie che la legge equipara.

 

          Art. 5.

     Le decisioni della Commissione suddetta sono comunicate alla rappresentanza provinciale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutti i conseguenti provvedimenti.

 

          Art. 6.

     La gestione degli alloggi è affidata all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il quale vi provvede, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, ai sensi delle disposizioni del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, nonchè a norma dei propri statuti e regolamenti interni, determinando anche, in conformità a tali disposizioni, l'ammontare dei canoni di affitto, le norme per l'uso degli alloggi, la durata delle locazioni e ogni altro elemento necessario.

     Per la riscossione dei canoni di affitto sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 385 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica.

 

          Art. 7.

     Agli assegnatari degli alloggi di cui al presente decreto è fatto divieto di sublocare, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, l'alloggio assegnato.

     L'infrazione al divieto di cui al precedente comma comporta la risoluzione immediata del contratto di affitto.

 

          Art. 8.

     In relazione a quanto disposto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 980, costituisce causa di revoca dell'assegnazione e di risoluzione del contratto di locazione, oltre che la rinuncia da parte dell'interessato:

     a) il trasferimento del locatario ad altra sede;

     b) l'uso irregolare dell'alloggio e la persistente morosità;

     c) la sublocazione parziale o totale dell'alloggio;

     d) il collocamento a riposo e la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, del locatario alle dipendenze dell'Amministrazione di pubblica sicurezza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Il contratto di locazione si intende risolto alla scadenza del mese entro il quale la Commissione di cui all'art. 3 deliberi la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d).

     La Commissione ha, peraltro, facoltà di consentire che il rilascio, da parte del locatario o della sua famiglia, dell'alloggio per cui sia stata revocata l'assegnazione venga effettuato entro un termine non superiore ai sei mesi della data della revoca.

 

          Art. 9.

     Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio o di risoluzione del contratto di locazione, deliberato dalla Commissione di cui all'art. 3, ha valore di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

     Alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale della Amministrazione di pubblica sicurezza.