§ 46.9.29 - D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 15 .
Assunzione temporanea di personale per i servizi di polizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:20/01/1948
Numero:15


Sommario
Art. 1.      E' indetto un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i seguenti posti
Art. 2.      Gli aspiranti all'arruolamento
Art. 3.      Il personale di cui all'art. 1 è assunto in servizio temporaneo, non contrae vincolo di ferma e può, a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento essere [...]
Art. 4.      Gli arruolati in servizio temporaneo sono sottoposti alle norme disciplinari e di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 5.      I prefetti, in caso di urgente necessità, hanno facoltà di disporre la requisizione in uso per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per altri quattro mesi [...]
Art. 6.      Per urgenti necessità, qualora l'Amministrazione non possa provvedere tempestivamente all'acquisto, i prefetti hanno facoltà di requisire in uso o in proprietà cose [...]
Art. 7.      Per ogni requisizione è corrisposta una giusta indennità che è liquidata dai prefetti secondo i criteri stabiliti nel capo VI del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741. [...]
Art. 8.      Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 46.9.29 - D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 15 [1].

Assunzione temporanea di personale per i servizi di polizia

(G.U. 4 febbraio 1948, n. 28)

 

 

     Art. 1.

     E' indetto un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i seguenti posti:

1) capitani n. 100

2) tenenti e sottotenenti n. 200

3) marescialli delle tre classi n. 600

4) brigadieri n. 700

5) vicebrigadieri n. 700

6) guardie scelte n. 2.000

7) guardie n. 16.000.

 

          Art. 2.

     Gli aspiranti all'arruolamento:

     debbono avere prestato servizio nelle Forze armate dello Stato nel quadro corrispondente a quello cui aspirano. I militari di truppa possono essere assunti nei posti di guardia;

     debbono essere incondizionatamente idonei ai servizi di polizia e di statura non inferiore a metri 1,60;

     non debbono avere superato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età di 40 anni, se aspiranti ai posti di capitano; di anni 35, se aspiranti ai posti di tenente, sottotenente e maresciallo; di anni 30, se aspiranti ai posti di grado inferiore;

     debbono essere in possesso di licenza elementare se graduati o militari di truppa aspiranti ai posti di guardia scelta e di guardia.

     Per gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie si prescinde dal requisito di stato libero.

 

          Art. 3.

     Il personale di cui all'art. 1 è assunto in servizio temporaneo, non contrae vincolo di ferma e può, a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento essere esonerato dal servizio.

     In caso di malattia, di ferite o lesioni, con conseguente inabilità, o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione a termini delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 4.

     Gli arruolati in servizio temporaneo sono sottoposti alle norme disciplinari e di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Ad essi è corrisposto il trattamento economico iniziale del grado nel quale sono inquadrati, comprese le indennità spettanti agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a termini e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore.

 

          Art. 5.

     I prefetti, in caso di urgente necessità, hanno facoltà di disporre la requisizione in uso per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per altri quattro mesi previa autorizzazione del Ministero dell'interno, di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati, per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di polizia.

     Per gli immobili in uso del Ministero della difesa, i prefetti provvedono d'intesa con le Autorità militari.

 

          Art. 6.

     Per urgenti necessità, qualora l'Amministrazione non possa provvedere tempestivamente all'acquisto, i prefetti hanno facoltà di requisire in uso o in proprietà cose mobili occorrenti all'accasermamento, all'equipaggiamento, all'armamento e al trasporto dei reparti di polizia.

     La requisizione è limitata all'uso, ove si tratti di cose inconsumabili, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi.

     Gli interessati hanno diritto di chiedere, nei casi di requisizione previsti dai commi precedenti, che l'Amministrazione proceda all'acquisto delle cose che formano oggetto delle requisizioni.

 

          Art. 7.

     Per ogni requisizione è corrisposta una giusta indennità che è liquidata dai prefetti secondo i criteri stabiliti nel capo VI del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741. In caso di mancata accettazione dell'indennità, si applicano le disposizioni dell'art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

          Art. 8.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 22 aprile 1953, n. 342.