§ 46.8.41B - Legge 11 maggio 1981, n. 192.
Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/05/1981
Numero:192


Sommario
Art. unico.      I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del [...]


§ 46.8.41B - Legge 11 maggio 1981, n. 192. [1]

Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 12 maggio 1981, n. 128)

 

     Art. unico.

     I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e possono, a domanda, essere trattenuti in servizio per necessità di organico. Gli stessi sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di età.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.