§ 46.8.410 - Legge 22 dicembre 1980, n. 912.
Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/12/1980
Numero:912


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, [...]
Art. 2.      Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica che vengono ammessi, previa domanda, su [...]
Art. 3.      Gli ufficiali di cui al precedente articolo devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con [...]
Art. 4.      Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già iscritti ad un corso di specializzazione, su designazione e per le esigenze della [...]


§ 46.8.410 - Legge 22 dicembre 1980, n. 912. [1]

Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 5 gennaio 1981, n. 3)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, all'atto della nomina ad ufficiale debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sei anni.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica che vengono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, sono tenuti ad assumere, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

 

          Art. 3.

     Gli ufficiali di cui al precedente articolo devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilità di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico.

     Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere, su proposta delle competenti Direzioni generali per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al precedente comma, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.

     L'ufficiale, al quale sia stata concessa la proroga, è tenuto a contrarre un nuovo obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui al precedente art. 2 aumentato dell'anno di proroga ottenuto.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già iscritti ad un corso di specializzazione, su designazione e per le esigenze della amministrazione, sono tenuti a contrarre, all'inizio del primo anno accademico successivo alla predetta data, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi previsto per il conseguimento della specializzazione stessa. Il vincolo di ferma decorre dalla data di assunzione dello stesso e la sua durata è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.