§ 32.2.31 - L. 7 maggio 2026, n. 93.
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.2 confessioni diverse
Data:07/05/2026
Numero:93


Sommario
Art. 1.  Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha
Art. 2.  Modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 246
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 32.2.31 - L. 7 maggio 2026, n. 93.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

(G.U. 27 maggio 2026, n. 121)

 

Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha

     1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246.

 

     Art. 2. Modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 246

     1. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «1-bis. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana».

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA

 

     Preambolo

     La Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

     considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246;

     visto l'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 246;

     convengono di modificare l'intesa firmata il 4 aprile 2007 secondo le seguenti disposizioni:

 

     Aricolo 1

     Scuole ed istituti di educazione

     1. All'articolo 6 dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 è aggiunto il seguente comma: «2. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da Istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista Italiana.».

 

     Articolo 2

     Norma finale

     1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.