§ 15.4.70 - D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39.
Recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.4 fondi di investimento
Data:13/03/2026
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 15.4.70 - D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39.

Recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.

(G.U. 27 marzo 2026, n. 72)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 13, comma 12;

     Vista la direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2026;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024

     1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), le parole: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,» sono soppresse;

     b) all'articolo 4:

     1) al comma 4, primo periodo, le parole: «Le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta salva la possibilità di comunicare informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti dall'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e dall'articolo 102, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, le informazioni»;

     2) al comma 5, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) ai sensi e per gli effetti della direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, con l'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.»;

     c) all'articolo 6:

     1) al comma 1, lettera c):

     1.1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) i criteri, i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo e, nel caso di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti, anche alla natura del soggetto finanziato;»;

     1.2) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) i requisiti in materia di gestione della liquidità, inclusi gli strumenti di gestione della liquidità, e i requisiti in materia di gestione dei rischi derivanti dall'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti;»;

     1.3) al numero 2), le parole: «e di norme prudenziali per assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «, di norme prudenziali e misure di contenimento e frazionamento del rischio per assicurare»;

     2) al comma 2, lettera b-bis), numero 6), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalle fattispecie in cui il gestore gestisce o intende gestire un Oicr su iniziativa di un terzo»;

     d) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nell'interesse degli investitori, in circostanze eccezionali, la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono, sentiti i gestori interessati, ordinare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria secondo una visione ragionevole e bilanciata. Esse possono, altresì, ordinare la limitazione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr. Le misure adottate ai sensi del presente comma sono comunicate, se riguardano un OICVM italiano, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure, se riguardano un FIA gestito da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, alle autorità dello Stato membro ospitante del GEFIA, nonchè, in entrambi i casi, all'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, al CERS. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri di cui al presente comma anche su richiesta delle autorità competenti, o dello Stato membro ospitante dell'OICVM, o dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure, in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del GEFIA. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e la Banca d'Italia e la Consob, queste ultime ne informano le autorità richiedenti, nonchè l'AESFEM ai fini dell'emanazione del parere previsto dalle disposizioni dell'Unione europea e il CERS, ove esso sia stato già interessato dalle autorità richiedenti, indicando le motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d'Italia e la Consob non agiscano conformemente al citato parere dell'AESFEM o non intendano conformarsi a esso, ne informano l'AESFEM e le autorità richiedenti, esponendo le motivazioni della loro non conformità o di tale intenzione di non conformarsi.»;

     e) all'articolo 7-quater, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni da parte:

     a) di imprese di investimento UE o banche UE, con succursale in Italia;

     b) di società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia. In tale caso:

     1) la Consob informa la Banca d'Italia e l'AESFEM;

     2) la Banca d'Italia, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, informa la Consob e il CERS.»;

     f) all'articolo 7-quinquies, comma 2, le parole: «la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente di tale Stato affinchè assuma i provvedimenti necessari» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca d'Italia o la Consob possono chiedere all'autorità competente di tale Stato di assumere i provvedimenti necessari, precisando i motivi della richiesta e informandone l'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità dei mercati, il CERS»;

     g) all'articolo 18, comma 2:

     1) ovunque ricorrano, le parole: «lettere d) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), e) e f).»;

     2) il secondo periodo è soppresso;

     h) all'articolo 33:

     1) al comma 2:

     1.1) alla lettera g), le parole: «, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.» sono sostituite dal seguente segno di interpunzione: «;»;

     1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

     «g-bis) amministrare indici di riferimento, fatta eccezione per gli indici di riferimento utilizzati dagli Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;

     g-ter) qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA, svolgere attività di gestione di crediti nei confronti dei FIA gestiti e prestare il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021;

     g-quater) svolgere attività di concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater;

     g-quinquies) svolgere, con riferimento ai FIA gestiti, servizi per le società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 e per le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in conformità con l'articolo 7 della medesima legge n. 130 del 1999;

     g-sexies) prestare a terze parti qualsiasi altra funzione o attività già svolta dalla Sgr in relazione a un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che essa fornisce a norma del comma 1 e del presente comma, a condizione che potenziali conflitti di interesse derivanti dalla fornitura di tali funzioni o attività a terze parti siano gestiti in modo adeguato.»;

     2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. La commercializzazione delle quote o azioni degli Oicr gestiti svolta da uno o più distributori non è considerata delega ai sensi delle norme attuative della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati in conformità con le norme di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 o attraverso prodotti di investimento assicurativo in conformità con le norme di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il distributore.»;

     i) all'articolo 34:

     1) al comma 1, alinea, le parole: «e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini,» sono sostituite dalle seguenti: «, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e delle ulteriori attività esercitabili di cui all'articolo 33, comma 2,»;

     2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Le Sgr autorizzate comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.»;

     l) all'articolo 35, comma 2:

     1) dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e le cancellazioni da esso»;

     2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

     «La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco degli OICR gestiti o commercializzati nell'Unione europea dalle Sgr autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale.»;

     m) all'articolo 35-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le Sicav e le Sicaf comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.»;

     n) all'articolo 35-ter, comma 2:

     1) dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e le cancellazioni da esso»;

     2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco delle Sicav e delle Sicaf autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale.»;

     o) all'articolo 44, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Nel caso in cui i gestori commercializzino in Italia quote o azioni di un FIA UE che investe prevalentemente nelle azioni di una determinata società, presso i dipendenti di tale società o delle sue entità affiliate nel quadro di regimi di risparmio o di partecipazione dei dipendenti, non sono imposti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro di origine del FIA.»;

     p) al titolo III, la rubrica del capo II-quinquies è sostituita dalla seguente: «FIA che investono in crediti»;

     q) all'articolo 46-bis:

     1) al comma 1 è anteposto il seguente:

     «01. Ai fini del presente capo, si intendono per:

     a) "investimento in crediti" o "investire in credito" e "concessione del prestito" o "concedere prestiti", l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti, svolta direttamente da parte di un FIA, o di un GEFIA per conto del FIA gestito e a valere sul patrimonio del FIA, oppure indirettamente attraverso un terzo o una società veicolo che concede un finanziamento per un FIA o per conto dello stesso, oppure per un GEFIA o per conto dello stesso rispetto al FIA, quando il GEFIA o il FIA partecipa alla strutturazione del prestito, o all'accordo preliminare delle sue caratteristiche o alla loro definizione, prima di assumere esposizioni sul finanziamento;

     b) "FIA di credito" o "FIA concedente prestiti", un FIA che presenta alternativamente uno dei seguenti requisiti:

     1) ha una strategia di investimento che consiste principalmente nell'investire in crediti;

     2) detiene in portafoglio crediti aventi un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del suo valore patrimoniale netto;

     c) "prestito di azionista", un finanziamento concesso da un FIA a un'impresa nella quale il FIA detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto e che non può essere venduto a terzi indipendentemente dagli strumenti di capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa;

     d) "FIA che utilizza la leva finanziaria", un FIA le cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che lo gestisce, sia tramite finanziamenti in contante o in titoli oppure tramite il ricorso alla leva finanziaria attraverso l'assunzione di posizioni in strumenti derivati o mediante qualsiasi altro mezzo;

     e) "capitale del FIA", i conferimenti di capitale aggregati e gli impegni non ancora richiamati per un FIA, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

     f) "FIA che investe anche in credito", i FIA, diversi dai FIA di credito, che investono in almeno un credito.»;

     2) al comma 1, le parole: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,» sono soppresse;

     3) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. I FIA di credito e i FIA che investono anche in credito italiani non investono in crediti erogati ai seguenti soggetti:

     a) il GEFIA che li gestisce e il relativo personale;

     b) le terze parti ai quali il GEFIA ha delegato funzioni e il relativo personale;

     c) il depositario dei FIA stessi e le terze parti ai quali il depositario ha delegato funzioni in relazione a tali FIA;

     d) i soggetti appartenenti al gruppo del GEFIA, salvo il caso in cui essi siano imprese finanziarie che non finanziano i soggetti di cui al presente comma, lettere a), b), e c).

     1-ter. I proventi dei crediti in cui investono i FIA di credito e i FIA che investono anche in crediti sono attribuiti integralmente ai FIA stessi, dedotte le spese di amministrazione. I gestori di FIA di credito e di FIA che investono anche in credito informano gli investitori di tutti i costi e spese relativi all'amministrazione e alla gestione dei crediti oggetto di investimento da parte del FIA.

     1-quater. È vietata la costituzione di FIA di cui al comma 01, lettere b) e f), la cui strategia di investimento consista in tutto o in parte nell'investire in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi. Nel caso in cui una parte dei crediti in cui investono tali FIA sia ceduta o trasferita a terzi, il FIA mantiene il 5 per cento del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti nel proprio portafoglio.

     1-quinquies. Un FIA di credito italiano può essere istituito in forma aperta, a condizione che il gestore del fondo sia in grado di dimostrare alla Banca d'Italia che il sistema di gestione del rischio di liquidità del FIA di credito è compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA, in conformità con quanto previsto dagli atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La Banca d'Italia vieta, sentita la Consob, l'istituzione del FIA di credito in forma aperta quando ritenga che non ricorrono le condizioni previste dalla normativa europea e nazionale applicabile.

     1-sexies. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta disposizioni attuative del presente articolo e dell'articolo 46-ter. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative dell'articolo 46-quater.»;

     4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «FIA italiani che investono in crediti»;

     r) all'articolo 46-ter:

     1) il comma 1 è abrogato;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia informano la Banca d'Italia all'avvio di tale operatività.»;

     3) il comma 5 è abrogato;

     4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «FIA UE che investono in crediti in Italia»;

     s) all'articolo 46-quater, comma 1, le parole: «Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «Capi I, I-bis, II e III»;

     t) all'articolo 47, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. I depositari autorizzati ai sensi del comma 3 possono svolgere l'incarico di depositario per i FIA UE senza essere stabiliti nello Stato membro di origine del FIA, se previsto dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di tale Stato membro, previa comunicazione alla Banca d'Italia.

     4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, il depositario fornisce, su richiesta, alla Banca d'Italia, alla Consob, alle autorità competenti del FIA UE e, se diverse, alle autorità competenti del GEFIA che gestisce il FIA, le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio dell'incarico di depositario del FIA.

     4-quater. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano con le autorità competenti dello Stato membro d'origine del FIA e, se diverse, con le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA e con le autorità competenti del depositario; a tal fine condividono senza indugio tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei poteri di vigilanza di tali autorità.

     4-quinquies. Se vi è fondato sospetto che un depositario avente sede in un altro Stato membro non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano senza indugio l'AESFEM e l'autorità competente del depositario, fornendo informazioni opportunamente circostanziate.

     4-sexies. La Banca d'Italia, in qualità di autorità competente del depositario, informa l'AESFEM e le autorità competenti del FIA UE e, se diverse, quelle dello Stato membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA, delle azioni adottate, su segnalazione di tali autorità, nei confronti del depositario in caso di violazione degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea a esso applicabili nelle materie del presente decreto.»;

     u) all'articolo 98-ter.1, comma 4, dopo le parole: «per gli investitori contenute nel KIID» sono inserite le seguenti: «, compreso il nome dell'OICVM,»;

     v) all'articolo 190, comma 1, le parole: «33, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis;» e, dopo le parole: «46, commi 1, 3 e 4;» sono inserite le seguenti: «46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3;».

     2. Ai gestori di FIA italiani e di FIA UE che erogano crediti in Italia a valere sul proprio patrimonio, tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 dell'articolo 46-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, adottata in attuazione dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026. La Banca d'Italia e la Consob, entro il 16 ottobre 2026, adottano le disposizioni attuative delle disposizioni del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificate dal presente decreto.