§ 1.6.158 - L.R. 19 febbraio 2026, n. 4.
Norme riguardanti gli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:19/02/2026
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di permessi e licenze degli amministratori locali.
Art. 2.  Disposizioni in materia di gettoni di presenza e indennità.
Art. 3.  Norme in materia di rappresentanza di genere nelle giunte comunali.
Art. 4.  Norme riguardanti i comuni in dissesto finanziario o con piani di riequilibrio finanziario.
Art. 5.  Modifica termini per rimborso somme del fondo di rotazione per la progettazione.
Art. 6.  Tagliando antifrode.
Art. 7.  Disposizioni sul secondo turno per le elezioni alla carica di sindaco.
Art. 8.  Abrogazione dell'articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.
Art. 9.  Norma finale.


§ 1.6.158 - L.R. 19 febbraio 2026, n. 4.

Norme riguardanti gli enti locali.

(G.U.R. 24 febbraio 2026, n. 10)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di permessi e licenze degli amministratori locali.

1. All'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Quanto previsto al comma 1 si applica anche ai componenti delle giunte comunali invitati a partecipare ai consigli comunali.".

2. I comuni, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane sono autorizzati a prevedere, previa apposita delibera del consiglio, con oneri a loro carico:

a) che il diritto di assentarsi dal servizio di cui all'articolo 20, comma 2, primo periodo, della legge regionale n. 30/2000 si estenda all'intera giornata nella quale si svolge la seduta della commissione;

b) che il diritto di assentarsi dal servizio di cui all'articolo 20, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 30/2000 si estenda all'intera giornata nella quale si svolge la riunione;

c) che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, dei consigli dei liberi Consorzi comunali, dei Consigli metropolitani e dei consigli circoscrizionali nonché i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane possano assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di sessanta ore lavorative al mese, elevate a settantadue ore per i sindaci, i presidenti dei liberi Consorzi comunali e i Sindaci metropolitani nonché per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di gettoni di presenza e indennità.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "da 200.001 a 500.000 abitanti." sono aggiunte le parole "Ai consiglieri dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposto il gettone di presenza previsto per i comuni della fascia demografica successiva.";

b) dopo le parole "stessa classe demografica" sono aggiunte le parole ", fatta eccezione per il presidente del consiglio dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti al quale è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60 per cento di quella prevista per il sindaco. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono incrementare del 50 per cento, con oneri a loro carico, le indennità spettanti agli assessori e ai presidenti e vicepresidenti dei consigli comunali.".

 

     Art. 3. Norme in materia di rappresentanza di genere nelle giunte comunali.

1. All'articolo 12, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni le parole "La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi." sono sostituite dalle parole "La giunta è composta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i generi. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Norme riguardanti i comuni in dissesto finanziario o con piani di riequilibrio finanziario.

1. Il contributo regionale previsto per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni è erogato, per quanto riguarda i trasferimenti agli enti locali, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno di ciascun anno, previo invio al competente dipartimento regionale degli elenchi nominativi dei soggetti stabilizzati e dell'importo della spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente da parte degli enti che hanno proceduto alle assunzioni.

 

     Art. 5. Modifica termini per rimborso somme del fondo di rotazione per la progettazione.

1. Al comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, le parole "nel termine di cinque anni" sono sostituite dalle parole "nel termine di otto anni".

 

     Art. 6. Tagliando antifrode.

1. All'articolo 12 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode". che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna.".

2. Il primo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa. L'elettore si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e, una volta compiuta l'operazione di voto, consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.".

3. Ai maggiori oneri discendenti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 28.800 per l'esercizio finanziario 2026, in euro 70.200 per l'esercizio finanziario 2027 e in euro 72.000 per l'esercizio finanziario 2028, si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie della Missione 1, Programma 7, capitolo 190515.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla prima tornata elettorale a decorrere dall'anno 2026.

 

     Art. 7. Disposizioni sul secondo turno per le elezioni alla carica di sindaco.

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole:

"Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, al secondo turno il candidato alla carica di sindaco è eletto nel caso in cui riporti un numero di voti validi pari alla metà più uno dei votanti al secondo turno. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile dall'accertamento dei risultati. Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni.".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"8-bis. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, al secondo turno il candidato alla carica di sindaco è eletto nel caso in cui riporti un numero di voti validi pari alla metà più uno dei votanti al secondo turno. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile dall'accertamento dei risultati. Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni.".

 

     Art. 8. Abrogazione dell'articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.

1. L'articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 è abrogato.

 

     Art. 9. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.