| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
| Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
| Data: | 26/01/2026 |
| Numero: | 1 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
| Art. 2. Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
| Art. 3. Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
| Art. 4. Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
| Art. 5. Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
| Art. 6. Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
| Art. 7. Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
| Art. 8. Modifiche all'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
| Art. 9. Abrogazioni |
| Art. 10. Disposizioni finali |
§ 41.7.420 - L.C. 26 gennaio 2026, n. 1.
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
(G.U. 9 febbraio 2026, n. 32)
Art. 1. Modifica all'articolo 5 della
1. Al numero 18) dell'articolo 5 della
Art. 2. Modifica all'articolo 7 della
1. Dopo il numero 3) dell'articolo 7 della
«3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate».
Art. 3. Modifica dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
«Art. 8. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonchè funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità ai principi della Costituzione e del presente Statuto».
Art. 4. Modifica all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 12 della
1. All'articolo 12 della
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»;
b) il quinto comma è abrogato.
Art. 6. Modifica all'articolo 13 della
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della
«2. Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri».
Art. 7. Modifica all'articolo 54 della
1. All'articolo 54 della
Art. 8. Modifiche all'articolo 59 della
1. All'articolo 59 della
a) al comma 1, dopo le parole: «anche nella forma di Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e su enti di area vasta a elezione diretta,»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta».
Art. 9. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) il numero 4) dell'articolo 5;
b) gli articoli 29, 30 e 60.
Art. 10. Disposizioni finali
1. Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della