§ 5.2.213 - L.R. 21 marzo 2024, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:21/03/2024
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9
Art. 2.  Introduzione dell’articolo 5 bis alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.2.213 - L.R. 21 marzo 2024, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".

(B.U. 26 marzo 2024, n. 39)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9

“Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: “almeno 15.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “almeno 10.000 abitanti”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: “almeno 20.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “almeno 10.000 abitanti”.

3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è abrogata.

4. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: “comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni montane”.

5. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, dopo le parole: “province” sono inserite le seguenti: “e Città metropolitana di Venezia”.

6. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è inserito il seguente comma:

“3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare la sicurezza dei Comuni del Veneto di dimensioni inferiori a quelle previste dal comma 2, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo, un contributo per la realizzazione degli stessi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.”.

 

     Art. 2. Introduzione dell’articolo 5 bis alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9

“Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è inserito il seguente:

“Art. 5 bis. Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, con decorrenza annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.”

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.