§ 3.5.98 - L.R. 4 dicembre 2023, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) concernenti il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:04/12/2023
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 11/2014)


§ 3.5.98 - L.R. 4 dicembre 2023, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) concernenti il riconoscimento e la valorizzazione dei musei di impresa in Lombardia.

(B.U. 7 dicembre 2023, n. 49 suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 11/2014)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo l'articolo 5 bis viene inserito il seguente:

'Art. 5 ter. (Musei di impresa della Lombardia)

1. Regione Lombardia sostiene le imprese lombarde che costituiscono un proprio museo di impresa con la finalità di salvaguardare il patrimonio tecnico-industriale, diffondere la conoscenza della storia e della cultura del lavoro e dell'industria regionali, valorizzare le storie imprenditoriali di eccellenza e promuovere l'attrattività delle imprese, dei territori e delle comunità locali, nonché promuovere la cultura lombarda tramite la valorizzazione culturale della storia d'impresa.

2. Ai fini del presente articolo, per museo di impresa si intende la raccolta e l'esposizione di oggetti, immagini, documenti, archivi, strumenti e macchinari, realizzate da imprese anche in aggregazione, associazioni, o per il tramite di loro fondazioni, mediante l'allestimento di locali accessibili al pubblico o la realizzazione di portali digitali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) istituisce il riconoscimento 'Museo di Impresa', destinato alle imprese aventi sede in Lombardia e, con la deliberazione di cui al comma 4, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento stesso in raccordo con il sistema di riconoscimento regionale in materia culturale;

b) promuove la rete dei musei di impresa, anche attraverso la realizzazione di un portale digitale di tali musei e dei loro archivi, riconosciuti e presenti sul territorio regionale, anche in collaborazione con i principali soggetti che operano in questo ambito;

c) promuove forme di collaborazione tra le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di cui alla lettera a) e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università lombarde e i loro centri di ricerca, le associazioni di promozione territoriale, le associazioni di categoria e le istituzioni locali;

d) sostiene progetti di realizzazione di nuovi allestimenti, anche digitali, e di valorizzazione dei siti esistenti, ivi comprese aree visitabili di siti produttivi;

e) sostiene progetti di promozione, in Italia o all'estero, dell'attività dei musei di impresa presenti sul territorio regionale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono individuati criteri e modalità per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e applicando, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) relativamente agli adempimenti correlati alla qualificazione di tali misure come aiuti di Stato.';

b) dopo il comma 5 quater dell'articolo 11 (Norma finanziaria), sono aggiunti i seguenti:

'5 quinquies. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 ter, comma 3, lettere c) ed e), stimate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 si provvede con incremento di euro 150.000,00, per ciascuna annualità del biennio 2024 e 2025, della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.

5 sexies. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 ter, comma 3, lettera d), stimate in euro 350.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 si provvede con incremento di euro 350.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024 e 2025 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Conto capitale' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.

5 septies. Per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 5 quinquies e 5 sexies si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.