§ 3.3.19 - L.R. 11 marzo 2024, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:11/03/2024
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2
Art. 2.  Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2
Art. 3.  Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2
Art. 4.  Modifica all’articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 3.3.19 - L.R. 11 marzo 2024, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

(B.U. 11 marzo 2024, n. 10 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2

1. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli ambiti territoriali di caccia di norma hanno dimensioni sub-provinciale, sono omogenei e delimitati da confini naturali, con una estensione minima di 110.000 ettari e massima di 150.000 ettari.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2

1. L’articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 è cosi sostituito:

“Art. 24 (Iscrizione all'Ambito territoriale di caccia - ATC)

1. I cacciatori indicati al comma 2 del presente articolo hanno diritto ad iscriversi annualmente all’ATC, previa presentazione di una domanda utilizzando esclusivamente il sistema informativo agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB), nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio di ogni anno, e versando in favore dell'ATC di competenza, descritta al comma successivo, una quota commisurata alla metà della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 36 della presente legge.

2. Possono presentare la domanda di iscrizione nei termini e nei modi di cui al comma 1:

a) i cacciatori residenti e con domicilio nella Regione all’ATC in cui risiedono o hanno il proprio domicilio;

b) i cacciatori nativi in Basilicata e non più residenti che sono proprietari o conduttori a titolo oneroso di terreni ubicati in un Comune della Regione Basilicata all’ATC in cui ricade il Comune o all’ATC attigua ove il Comune ricada in area protetta.

3. I cacciatori di cui al precedente comma, in contemporanea all’iscrizione nell’ATC di competenza, possono iscriversi anche in altri ambiti territoriali di caccia della Regione versando una ulteriore quota pari a 1/8 della tassa di concessione regionale per ogni ATC scelta.

4. I singoli ambiti territoriali di caccia procedono ad ammettere prima le domande presentate dai cacciatori di cui ai commi precedenti sino al raggiungimento massimo del 90 per cento del rapporto territorio-cacciatori, determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 25; successivamente la quota residua del 90 per cento di cui sopra, non attribuita, secondo le seguenti priorità ai cacciatori:

a) nativi in Basilicata non più residenti né proprietari, né conduttori di terreni ubicati in un Comune della Regione Basilicata;

b) cacciatori provenienti da altre regioni;

c) cacciatori provenienti da altri stati europei.

5. I cacciatori, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 4 del presente articolo, fanno richiesta, nei tempi e nei modi indicati al comma 1. La quota che questi ultimi devono versare in favore dell’ATC scelta e la modalità di esercizio dell’attività venatoria sono disciplinati nel calendario venatorio regionale. Questi possono, altresì, previa richiesta, da effettuarsi nel corso dell’intera stagione venatoria, secondo la procedura telematica, accedere in altri ambiti territoriali di caccia previo consenso dell’ATC scelto, che rilascia permessi mensili o settimanali o giornalieri. La richiesta per permessi mensili o settimanali o giornalieri può essere fatta anche dagli operatori economici all’ATC scelto durante tutta la stagione venatoria in modalità telematica, come indicato al comma 1.

6. Al termine dell’assegnazione annuale di cui al comma 4, nel caso si dovesse verificare un’ulteriore disponibilità di posti e, comunque entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, questi saranno assegnati ai cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata che dal 1° febbraio al 28 febbraio erano privi del porto d’armi o di rinnovo dello stesso. Questi ultimi potranno presentare dal 15 luglio al 30 luglio di ogni anno domanda di iscrizione nei modi previsti al comma 1 all’ATC in cui risiedono o hanno il proprio domicilio. In caso di ammissione dovranno pagare la quota entro e non oltre il 30 agosto dell’anno corrente.

7. Gli ambiti territoriali di caccia, per i richiedenti indicati nei commi 2 e 4, entro il 30 aprile di ogni anno, rendono pubbliche le graduatorie degli ammessi in attuazione a quanto disposto nei commi precedenti. Questi ultimi devono versare la quota di spettanza entro e non oltre il 15 giugno dell’anno corrente. Il mancato pagamento nei termini sopra riportati costituisce rinuncia.

8. È facoltà degli ambiti territoriali di caccia ammettere, nei rispettivi territori di competenza, un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale di attuazione, purché si dia atto degli avvenuti accertamenti di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992.

9. I tesserini relativi ai permessi di accesso agli ambiti territoriali di caccia, sono scaricabili dai richiedenti direttamente dal portale SIA-RB.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 le parole: “con deliberazione della Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti parole: “con deliberazione di Giunta regionale”.

2. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 2 del 1995 è sostituito dal seguente: “Le modalità di costituzione del Comitato direttivo, nonché le norme per il funzionamento del medesimo sono definite con apposito regolamento regionale.”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 2 del 1995 è inserito il seguente:

“2 bis. Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni; i componenti non possono essere nominati per più di due volte anche se non consecutive e, in ogni caso, i componenti il cui mandato è scaduto non possono essere rinominati.”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale n. 2 del 1995 è inserito il seguente comma:

“4 bis. In caso di inadempienza da parte del Comitato direttivo agli obblighi dettati dalle norme e dagli atti regionali, lo stesso è diffidato dalla Direzione regionale competente a provvedere entro un termine fissato in giorni quindici dalla data di notifica della diffida. Qualora il Comitato non adempia nel termine assegnato la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia, nomina un commissario ad acta per l’adempimento da assolvere. La funzione di commissario ad acta è a titolo oneroso. Il compenso è determinato dalla Giunta regionale, secondo modalità e criteri fissati dalla Giunta medesima, e grava sul bilancio dell’ATC commissariata.”.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2

1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, le parole: “, di cui all’articolo 24, commi 1-ter e 1-quater” sono sostituite dalle parole: “, di cui all’articolo 24,”.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.