§ 57.11.738 - D.M. 6 giugno 2023, n. 96.
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:06/06/2023
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
Art. 2.  Disposizioni finali


§ 57.11.738 - D.M. 6 giugno 2023, n. 96.

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(G.U. 27 luglio 2023, n. 174)

 

     IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

     Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare, l'articolo 17, comma 95, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

     Vista la legge 19 agosto 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'articolo 11;

     Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, l'articolo 14, comma 1;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 maggio 2001;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509»;

     Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 1998, n. 142, recante «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento»;

     Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e, segnatamente, la Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, e approvato definitivamente con decisione di esecuzione dal Consiglio dell'Unione europea il 13 luglio 2021;

     Ritenuta per tutto quanto sopra esposto, in attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR «Riforma delle classi di laurea», la necessità di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale;

     Visti i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 21 marzo 2022, dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del 14 aprile 2022, del Consiglio Nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 29 aprile 2022, acquisiti in via collaborativa in fase di istruttoria;

     Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 21 settembre 2022;

     Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2022;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi il 17 maggio 2023;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 836 del 22 maggio 2023;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270

     1. Al regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministero dell'università e della ricerca»;

     b) all'articolo 3, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     «6-bis. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni, nonchè i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.»;

     c) all'articolo 5, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.»;

     d) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 2, le parole «fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali,» sono soppresse;

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.»;

     3) al comma 4, le parole «, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali» sono soppresse;

     4) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea magistrale, negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

     4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis si applicano ai corsi di studio preordinati all'accesso di attività professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio di professioni ovvero regolati dalla normativa dell'Unione europea o da altre specifiche disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime, nonchè degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento.»;

     5) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività:

     1) sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonchè di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;

     2) costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati;

     3) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi;»;

     e) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purchè in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.»;

     f) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.»;

     g) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

     «Art. 12 bis. (Monitoraggio). - 1. Il Ministero dell'università e della ricerca acquisisce dalle università, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, i dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio, ai fini del monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.».

 

     Art. 2. Disposizioni finali

     1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le università adeguano i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023.

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2092