§ 42.2.270 - D.P.R. 22 giugno 2023, n. 108.
Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante "Unificazione strutturale della Giunta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:22/06/2023
Numero:108


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255
Art. 3.  Formazione delle terne di candidati
Art. 4.  Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255
Art. 5.  Gratuità degli incarichi
Art. 6.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 7.  Disposizioni transitorie
Art. 8.  Abrogazioni
Art. 9.  Disposizioni finali


§ 42.2.270 - D.P.R. 22 giugno 2023, n. 108.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante "Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici." [1].

(G.U. 11 agosto 2023, n. 187)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto l'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», il quale stabilisce che «al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonchè alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, concernente «Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, recante «Unificazione strutturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2002, recante «Inserimento dell'Istituto "Domus Mazziniana" tra gli istituti storici individuati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002;

     Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, del 4 febbraio 2015, n. 2106, pronunciata sul ricorso n. 12106/2005 per l'annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255;

     Ritenuta la necessità di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in conformità al canone dell'autonomia scientifica di cui all'articolo 33 della Costituzione in conseguenza della citata sentenza, nonchè al fine di assicurare una maggiore funzionalità della Giunta storica nazionale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

     Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il presidente è nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai direttori degli Istituti di cui all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255

     1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il direttore è nominato dal Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati, indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.»;

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro della cultura ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.»;

     c) al comma 9, le parole: «nell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 6, fermo restando il rispetto di procedure di nomina e la previsione di requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia scientifica degli Istituti stessi.».

 

     Art. 3. Formazione delle terne di candidati

     1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è inserito il seguente:

     «Art. 3 bis. (Formazione delle terne di candidati). - 1. Ai fini della formazione delle terne di candidati di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 4 e 6, il Ministero della cultura pubblica apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

     2. Il Ministero della cultura trasmette le candidature alla Giunta storica nazionale per l'indicazione delle terne relative a ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina.

     3. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 2, comma 4, il presidente e ognuno dei direttori formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

     4. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 3, comma 4, il presidente e ognuno degli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale»;

     b) al comma 1, la parola: «evenutali» è sostituita dalla seguente: «eventuali»;

     c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il coordinatore amministrativo è coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalità e nei limiti di cui al primo periodo.»;

     d) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-bis. Quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il personale di cui al comma 2 è individuato con procedure di comando o distacco, in misura non superiore a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

 

     Art. 5. Gratuità degli incarichi

     1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Gratuità degli incarichi). - 1. Gli incarichi di presidente, consigliere di amministrazione, direttore di istituto e membro dei consigli direttivi e di consulenza scientifica di ciascun istituto della rete scientifica sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente. I rimborsi sono rendicontati da ciascun beneficiario.».

 

     Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie

     1. Gli organi della Giunta storica nazionale e degli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, cui si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione della nomina del presidente che è disposta decorsi trenta giorni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. In sede di prima applicazione, gli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, secondo le modalità indicate all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Le terne di candidati sono indicate congiuntamente dal presidente, nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e dai direttori degli istituti della rete in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

     3. Sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 8. Abrogazioni

     1. Gli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono abrogati.

 

     Art. 9. Disposizioni finali

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le denominazioni: «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, rispettivamente, le seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali» e «Ministero per i beni e le attività culturali» ovunque ricorrano;

     b) le denominazioni: «Ministro dell'università e della ricerca» e «Ministero dell'università e della ricerca» sostituiscono, rispettivamente, le seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» ovunque ricorrano;

     c) la denominazione: «Ministro per la pubblica amministrazione» sostituisce la seguente: «Ministro per la funzione pubblica» ovunque ricorra.

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023  Ufficio di controllo atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2216


[1] Titolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 17 agosto 2023, n. 191.