§ III.1.204 - L.R. 13 luglio 2023, n. 20.
Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d'attesa e disposizioni diverse [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/07/2023
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Adozione linee guida regionali.
Art. 4.  Clausola valutativa.
Art. 5.  Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 9/2017.
Art. 6.  Rideterminazione fabbisogni sanitari.
Art. 7.  Centri di eccellenza per la presa in carico dei soggetti con Disturbi dello spettro autistico.


§ III.1.204 - L.R. 13 luglio 2023, n. 20.

Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d'attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria.

(B.U. 17 luglio 2023, n. 67, suppl.)

 

CAPO I

Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di down

 

Art. 1. Finalità e obiettivi.

1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1991, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), degli articoli 19 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, implementa il Piano regionale di governo delle liste d'attesa (PRGLA) per raggiungere il totale abbattimento delle stesse in favore dei soggetti affetti dalla sindrome di Down.

 

     Art. 2. Oggetto.

1. La Regione Puglia, per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce e sostiene programmi diagnostici o terapeutici quanto più possibile adatti alle esigenze delle persone affette dalla sindrome di Down.

2. Sempre per le finalità di cui all'articolo 1, i soggetti affetti dalla sindrome di Down, sia per le prestazioni di specialistica ambulatoriale che per le prestazioni di ricovero, hanno priorità assoluta rispetto alle classi già disciplinate nel PRGLA.

 

     Art. 3. Adozione linee guida regionali.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare permanente in materia di sanità, emana specifiche linee guida per disciplinare nel PRGLA la classe di priorità assoluta da attribuire ai soggetti affetti dalla sindrome di Down.

 

     Art. 4. Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge.

 

CAPO II

Disposizioni diverse in materia sanitaria

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 9/2017.

1. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è aggiunto il seguente:

"6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.".

 

     Art. 6. Rideterminazione fabbisogni sanitari.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 14 del R.R. 20 agosto 2020, n. 15 (Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche), è così modificato:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;";

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"b) una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;";

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"c) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;";

d) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"d) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera b) dell'articolo 4 del R.R. 30 giugno 2009, n. 14 (Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1), della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinazione degli ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), è così modificata:

"b) n. 1 (una) PET da attribuire/installare presso strutture sanitarie private, per ciascun ambito territoriale pari o superiore a 300.000 abitanti (o frazione superiore a 150.000 abitanti) purché in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di Medicina nucleare rilasciata ai sensi della normativa regionale vigente.".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle richieste di parere di compatibilità pervenute dai Comuni in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è ancora stato espresso il relativo parere.

 

     Art. 7. Centri di eccellenza per la presa in carico dei soggetti con Disturbi dello spettro autistico.

1. Per potenziare la Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello spettro autistico, in aggiunta al fabbisogno di posti di cui al Reg. reg. 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello spettro autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), è prevista la realizzazione di sei Centri sanitari di eccellenza sul territorio regionale, uno per ogni Azienda sanitaria locale (ASL), che preveda al suo interno la presenza dei setting assistenziali disciplinati dal Reg. reg. 9/2016, per la presa in carico dei soggetti in età evolutiva e in età adulta.

2. I Centri di eccellenza sono realizzati in coprogrammazione con le ASL, i Comuni, e la Regione per la coprogettazione di specifici interventi finalizzati a soddisfare i bisogni dei soggetti con Disturbi dello spettro autistico, anche mediante il coinvolgimento dell'università e altri enti.

3. Per i fini previsti nel comma 2 sono privilegiate progettualità presentate da enti del terzo settore con cui attivare il partenariato mediante accreditamento dei Centri di eccellenza nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

4. Con provvedimento di Giunta regionale sono definiti gli obiettivi generali e specifici degli interventi e le modalità per l'individuazione dei partner che provvederanno alla realizzazione degli stessi.