§ 93.14.95 - L. 8 giugno 2023, n. 78.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.14 trasporto internazionale
Data:08/06/2023
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 93.14.95 - L. 8 giugno 2023, n. 78.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

(G.U. 28 giugno 2023, n. 149)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999

 

     Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito denominati «Parti Contraenti»,

     con l'intenzione di facilitare, regolare e aumentare l'efficienza del trasporto stradale internazionale di passeggeri e di merci trasportate o in transito attraverso il territorio dei loro Stati,

     hanno concordato le seguenti modifiche all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, fatto a Yerevan il 7 agosto 1999 (di seguito denominato Accordo) [1]:

 

     Articolo 1

     Aggiungere un nuovo quarto comma 4) all'articolo 11 dell'Accordo così formulato:

     «4. In caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) è possibile usare l'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

     Nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sulla autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata».

 

     Articolo 2

     Sostituire il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo con il seguente:

     «2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate dell'attuazione del presente Accordo sono:

     per il Governo della Repubblica Italiana:

     il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

     per il Governo della Repubblica di Armenia:

     il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche.».

 

     Articolo 3

     Il presente Protocollo e l'Accordo verranno attuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali di entrambe le Parti Contraenti, nonchè in conformità con il diritto internazionale applicabile, con gli obblighi assunti nel quadro delle organizzazioni internazionali di cui le Parti Contraenti sono membri e, per la Parte italiana, con quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

 

     Articolo 4 [2]

     Questo Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo ed entra in vigore dal primo giorno che segue la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

     Fatto a Yerevan il 31 luglio 2018, in due originali, ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in inglese.


[1] Ratificato con L. 15 gennaio 2003, n. 16 (N.d.R.).

[2] Il presente Protocollo è entrato in vigore il 21 febbraio 2024 (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 aprile 2024, n. 99).