§ 40.1.277 - L. 1 febbraio 2023, n. 10.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:01/02/2023
Numero:10


Sommario
Art. 1. 


§ 40.1.277 - L. 1 febbraio 2023, n. 10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

(G.U. 3 febbraio 2023, n. 28)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2022, N. 187

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «raffinazione di idrocarburi» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «, con ogni mezzo,» sono soppresse;

     al comma 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «periodo di massimo 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «periodo massimo di 12 mesi» e, al terzo periodo, le parole: «per i lavoratori, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori e per i titolari»;

     al comma 5, dopo le parole: «made in Italy,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;

     al comma 6, dopo le parole: «amministrazione temporanea» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura».

     All'articolo 2:

     al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio».

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2 bis. (Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni) - 1. In considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

     "4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività".

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».