§ 38.10.632 - L. 26 maggio 2023, n. 58.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:26/05/2023
Numero:58


Sommario
Art. 1. 


§ 38.10.632 - L. 26 maggio 2023, n. 58.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

(G.U. 30 maggio 2023, n. 125)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2023, N. 35

 

     All'articolo 1, comma 1:

     alla lettera a), numero 1), le parole: «R.F.I. S.p.a.,» sono sostituite dalle seguenti: «le società R.F.I. S.p.a. e» e le parole: «le Regioni Sicilia e Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione siciliana e la Regione Calabria»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) all'articolo 1, terzo comma, le parole: "delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS" sono sostituite dalle seguenti: "delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a."»;

     alla lettera b), numero 1), capoverso, al primo e al terzo periodo, le parole: «Regione Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «Regione siciliana» e le parole: «da R.F.I. S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società R.F.I. S.p.a.»;

     alla lettera c):

     al numero 1), le parole: «a R.F.I.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società R.F.I.»;

     al numero 2), le parole: «"ad eccezione» sono sostituite dalle seguenti: «", ad eccezione», dopo la parola: «ferroviari» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di R.F.I.» sono sostituite dalle seguenti: «della società R.F.I.»;

     alla lettera d), capoverso Art. 3-bis:

     al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 16 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

     al comma 4:

     al primo periodo, dopo le parole: «lettera c), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

     al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo»;

     al terzo periodo, le parole: «e i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e dei trasporti» e le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

     al quarto periodo, le parole: «della finanza pubblica.".» sono sostituite dalle seguenti: «della finanza pubblica.»;

     al comma 5, secondo periodo, le parole: «, e il medesimo opera» sono sostituite dalle seguenti: «. Il commissario opera» e dopo le parole: «terzo e quarto periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera e), capoverso 6:

     al primo periodo, dopo la parola: «concessionaria,» sono inserite le seguenti: «nel limite massimo di 500.000 euro annui,»;

     al terzo periodo, dopo la parola: «scelti» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la Regione siciliana e la Regione Calabria,»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Regione Calabria e la Regione siciliana si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell'intesa di cui al terzo periodo; decorso tale termine, l'intesa si intende acquisita».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «di seguito "società» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominata: "società», la parola: «riprende» è sostituita dalle seguenti: «riacquista efficacia» e le parole: «di seguito "opera"» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato: "opera"»;

     al comma 3, al primo periodo, le parole: «A.N.A.S. S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «La società A.N.A.S. S.p.a.» e, al terzo periodo, la parola: «provvederà» è sostituita dalla seguente: «provvede»;

     al comma 4, le parole: «, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a sottoscrivere» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,»;

     al comma 5, le parole: «"Le società» sono sostituite dalle seguenti: «"le società» e la parola: «partecipazione"» è sostituita dalla seguente: «partecipazione,"»;

     al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto»;

     al comma 7, dopo le parole: «n. 1158» sono inserite le seguenti: «, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto» e le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto»;

     al comma 8, lettera c):

     all'alinea, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;

     al numero 2), la parola: «pedaggiamento» è sostituita dalla seguente: «pedaggio»;

     al numero 3), le parole: «riscosso da R.F.I. S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «riscosso dalla società R.F.I. S.p.a.,» e le parole: «sostenuti da R.F.I. S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «sostenuti dalla società R.F.I. S.p.a.»;

     al numero 5), le parole: «dell'opera, e le» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera e le»;

     dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), nel limite massimo dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è rideterminato, escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonchè dei commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies. A tal fine, fino al 31 dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il contraente generale, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei limiti di cui ai commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, è riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza è subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE.

     8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, è pari all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo.

     8-quater. Ai fini di cui al comma 8-ter, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. Ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo si procede calcolando il rapporto tra:

     a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023;

     b) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

     8-quinquies. All'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-quater si applica una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito all'aggiudicazione delle gare relative ai quattro progetti di cui al predetto comma 8-quater».

     All'articolo 3:

     al comma 2:

     alla lettera a), le parole: «norme tecniche di costruzione NTC2018» sono sostituite dalle seguenti: «norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018,» e dopo la parola: «modifiche» sono inserite le seguenti: «alla modellazione geologica e»;

     alla lettera c), la parola: «salvo» è sostituita dalla seguente: «salve»;

     alla lettera f), le parole: «n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 1971, n. 1158,»;

     al comma 3, le parole: «corredata dagli» sono sostituite dalle seguenti: «corredata degli»;

     al comma 4, secondo periodo, le parole: «del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

     al comma 5:

     al quinto periodo, le parole: «di adeguamento, le» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento e le» e le parole: «già espresse» sono sostituite dalle seguenti: «già espressi»;

     al settimo periodo, le parole: «e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e dei trasporti»;

     al comma 7:

     all'alinea, al primo periodo, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del» e, al secondo periodo, le parole: «Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, di seguito CIPESS,» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

     alla lettera a), la parola: «ritenuti» è sostituita dalla seguente: «ritenute»;

     alla lettera d), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;

     al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41»;

     al comma 11, dopo le parole: «del progetto esecutivo» sono inserite le seguenti: «e delle relative varianti».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis (Procedure espropriative relative all'opera). - 1. Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'autorità espropriante costituisce uno spazio internet ad accesso riservato, denominato "cassetto virtuale", finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti, nonchè uno spazio internet a libero accesso, denominato "fascicolo virtuale", finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette.

     2. Le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonchè il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notificazione degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati:

     a) l'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con allegazione degli eventuali atti di delega dei poteri espropriativi e dei provvedimenti di designazione del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni e del responsabile del procedimento espropriativo di cui all'articolo 6 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

     b) i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità;

     c) il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;

     d) i documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

     e) una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione;

     f) le comunicazioni di avvio del procedimento;

     g) i decreti di accesso, occupazione ed esproprio;

     h) le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001».

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: «n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 1971, n. 1158,»;

     al comma 3:

     all'alinea, le parole: «generale, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «generale nonchè», dopo le parole: «commi 7 e 8» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo la parola: «rinunzie» sono aggiunte le seguenti: «e condizioni»;

     alla lettera a), dopo le parole: «nei giudizi pendenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «maturata» è sostituita dalla seguente: «maturati»;

     dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

     «b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies;

     b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalità di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge»;

     al comma 4, lettera a), le parole: «corredata dagli» sono sostituite dalle seguenti: «corredata degli»;

     al comma 6, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;

     al comma 7, le parole: «con RFI S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «con la società R.F.I. S.p.a.» e le parole: «con ANAS S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «con la società ANAS S.p.a.»;

     dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

     «7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operatività dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può nominare fino a due subcommissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali subcommissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali subcommissari nominati possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     7-ter. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     7-quater. L'Autorità di sistema portuale dello Stretto individua i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture e avvia un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A tal fine la medesima Autorità di sistema portuale individua, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le infrastrutture che possono essere oggetto della rifunzionalizzazione di cui al primo periodo»;

     al comma 8:

     al primo periodo, le parole: «di R.F.I. S.p.a. e Anas S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «comma 491» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «al primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società concessionaria, con oneri a proprio carico, può altresì stipulare accordi con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini di cui all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo»;

     dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

     al comma 9, le parole da: «Agli oneri» fino a: «complessivi» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi per l'anno 2023, si provvede» e le parole: «delle finanze, delle» sono sostituite dalle seguenti: «delle finanze delle»;

     dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

     «9-bis. La società concessionaria sottoscrive apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un "Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto" volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione di cui al primo periodo individua le modalità attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, comunque non oltre l'anno 2030. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

     9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     9-quater. Per le attività di cui all'articolo 3-bis è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     9-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».