§ 5.1.183 - L.R. 18 aprile 2023, n. 4.
Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Disposizioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/04/2023
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Integrazioni al Titolo XV della Parte I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).
Art. 2.  Invarianza finanziaria.
Art. 3.  Disposizioni transitorie.


§ 5.1.183 - L.R. 18 aprile 2023, n. 4.

Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

(B.U. 26 aprile 2023, n. 22)

 

Art. 1. Integrazioni al Titolo XV della Parte I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

1. Dopo il Capo IV del Titolo XV della Parte I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è inserito il seguente Capo:

"Capo IV-bis

(Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

Art. 161 bis. (Oggetto e finalità)

1. Il presente Capo, nel rispetto della normativa nazionale, disciplina la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di seguito indicati come "DNA", ed ha la finalità di garantire precocità di diagnosi, prevenzione dei comportamenti a rischio, omogeneità di trattamento, continuità assistenziale, anche post acuzie, equità di accesso, appropriatezza e qualità della cura, attraverso una rete integrata, che opera secondo un modello multidimensionale e multiprofessionale, prevedendo l'associazione del trattamento psichiatrico/psicoterapeutico con quello nutrizionale.

2. La Regione promuove in particolare:

a) il miglioramento dell'integrazione dei servizi della rete, per dare risposte alle persone con DNA e alle loro famiglie, nel rispetto dei corretti tempi di cura, nonché la continuità del trattamento ritenuto necessario dall'equipe multidisciplinare;

b) l'attivazione di strategie adeguate per ridurre le probabilità di cronicizzazione;

c) la divulgazione, tra gli operatori sanitari, la popolazione, in particolar modo giovanile, le famiglie, le società sportive e le scuole, di informazioni in merito ai corretti stili di vita e ai servizi offerti dalla rete ed ai percorsi per accedervi;

d) la stretta integrazione con le associazioni attive nell'ambito del supporto e sostegno alle persone con DNA e ai loro famigliari, che svolgono attività sul tema e collaborano in sinergia con i servizi dedicati favorendo l'intercettazione precoce della patologia, anche attraverso l'uso di sistemi tecnologici e applicazioni innovative, e fornendo supporto e sostegno alle famiglie.

Art. 161 ter. (Rete integrata regionale)

1. La Giunta regionale, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi, alla valutazione multidimensionale e alla definizione dei piani terapeutici personalizzati per la presa in carico e la cura delle persone con DNA.

2. La Rete integrata regionale per la presa in carico delle persone con DNA, di seguito indicata come "Rete", si articola nelle seguenti componenti, che operano in maniera sinergica, con il monitoraggio costante del grado di raggiungimento degli obiettivi:

a) medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;

b) servizi ambulatoriali specialistici per i DNA;

c) servizi ospedalieri e servizi di riabilitazione pubblici e privati convenzionati;

d) strutture residenziali;

e) strutture semiresidenziali;

f) centri di salute mentale.

3. L'organizzazione della Rete è diretta ad assicurare:

a) i migliori risultati in termini di appropriatezza ed efficacia degli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi;

b) il coinvolgimento attivo delle persone con DNA e delle loro famiglie;

c) la predisposizione ed attuazione di progetti assistenziali individuali, calibrati sulle esigenze delle singole persone con DNA;

d) la condivisione di percorsi terapeutici comuni;

e) la costituzione di equipe di diagnosi e cura con competenze in area psichiatrica, psicoterapica e internistico-nutrizionale, composte da psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e/o psicoterapeuti, nutrizionisti, dietisti, medici dietologi, medici internisti, endocrinologi, infermieri, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e fisioterapisti, affiancati, per casi specifici, da professionisti di altre discipline.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina criteri e modalità di funzionamento della Rete, nonché i requisiti e i criteri di individuazione dei componenti e le modalità di intervento dei componenti medesimi.

Art. 161 quater. (Livelli di assistenza)

1. Alle persone con DNA sono assicurati i livelli di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

2. Per il triage, la valutazione ed il trattamento in pronto soccorso delle persone con DNA, si fa riferimento alle specifiche raccomandazioni del Ministero della Salute.

3. La Giunta regionale definisce percorsi per la transizione, concordata tra relative equipe, dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti.

4. Gli interventi di prevenzione sono attivati nei centri e servizi dedicati ai DNA, nel rispetto delle direttive ministeriali, del Piano nazionale e regionale di prevenzione e delle linee di indirizzo regionali.

Art. 161 quinquies. (Personale)

1. La Giunta regionale garantisce un'adeguata dotazione di personale alla Rete, per un approccio multidimensionale, interdisciplinare, multiprofessionale integrato della presa in carico delle persone con DNA.

2. Presso i servizi ambulatoriali specialistici per i DNA devono operare, in particolare, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e/o psicoterapeuti, medici internisti, medici dietologi, endocrinologi, dietisti, fisioterapisti, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri e assistenti sociali, nonché personale amministrativo.

Art. 161 sexies. (Formazione e informazione)

1. La Giunta regionale approva programmi di formazione specifica rivolti a tutti gli operatori impegnati nel percorso di prevenzione, diagnosi, presa in carico e cura delle persone con DNA.

2. I programmi di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono diretti ad assicurare il riconoscimento dei segnali di allarme per DNA e la diagnosi precoce, nonché la conoscenza della Rete.

3. La Giunta regionale, inoltre, promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione riguardo i DNA, anche attraverso i canali istituzionali della Regione e delle aziende sanitarie regionali, coinvolgendo i soggetti della Rete e le associazioni attive nell'ambito del supporto e sostegno alle persone con DNA e ai loro famigliari, in particolare in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2018 (Indizione della "Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare").

Art. 161 septies. (Centro di coordinamento regionale)

1. Presso la Direzione regionale Salute e Welfare è istituito un gruppo di lavoro tecnico, denominato "Centro di coordinamento regionale", con compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale in materia di DNA.

2. Il Centro di coordinamento svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone e propone alla Giunta regionale le linee di indirizzo in materia di DNA;

b) collabora con le associazioni attive nell'ambito del supporto e sostegno alle persone con DNA e ai loro famigliari, anche allo scopo di fornire informazioni sugli interventi adottati.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina criteri e modalità di funzionamento del Centro di coordinamento e provvede all'individuazione e alla nomina dei suoi componenti i quali vi partecipano a titolo gratuito.

Art. 161 octies. (Carta dei servizi)

1. La Carta dei servizi delle aziende sanitarie regionali contiene, con riferimento ai DNA:

a) la descrizione della tipologia dell'offerta rivolta a bambini, adolescenti e/o adulti;

b) le informazioni sull'operatività dei servizi, sulle modalità di accesso e di comunicazione, sulle interazioni tra le componenti della Rete, sull'attività svolta e sulle modalità di sostegno;

c) le indicazioni e i suggerimenti per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;

d) i riferimenti dei siti web istituzionali attraverso i quali è veicolata una corretta informazione.".

 

     Art. 2. Invarianza finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge le aziende sanitarie regionali provvedono nell'ambito del budget assegnato annualmente dalla Regione per il finanziamento dei LEA.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie.

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.