§ 3.1.171 - L.R. 5 maggio 2023, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/05/2023
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 3.1.171 - L.R. 5 maggio 2023, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria.

(B.U. 5 maggio 2023, n. 24)

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria.

1. È autorizzato, nelle more dell'approvazione dell'accordo integrativo regionale di categoria, l'innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte, su base volontaria, per i medici del ruolo unico dell'assistenza primaria che operano in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza.

2. Al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio, nelle more della stipula del nuovo accordo integrativo regionale previsto ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni - triennio 2016-2018, le risorse di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) relative all'anno 2023, sono destinate all'integrazione del finanziamento dell'Accordo integrativo regionale (AIR) di cui alla D.G.R. n. 19/9 del 12 maggio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti modalità: il 70 per cento per il livello di negoziazione regionale e il 30 per cento per il livello di negoziazione aziendale da ripartire tra le ASL, sulla base della popolazione residente, per la realizzazione di progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale. Eventuali economie realizzate dalle aziende possono essere redistribuite sulla base dei fabbisogni rappresentati [1].

3. L'infermiere di famiglia opera nel territorio e nella popolazione riconducibile, di norma, a quelle della medicina generale, lavora prioritariamente in maniera integrata con il medico del ruolo unico dell'assistenza primaria che abbia un numero di assistiti fino al limite massimo di 1.800 scelte sulle richieste pervenute. L'infermiere di famiglia condivide l'ambulatorio con il medico del ruolo unico dell'assistenza primaria.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.