§ IV.8.17 - L.R. 7 novembre 2022, n. 28.
Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 energia
Data:07/11/2022
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Misure di compensazione territoriale relative agli impianti e alle infrastrutture di gas
Art. 3.  Oneri informativi e delega alla Giunta regionale
Art. 4.  Disposizione finanziaria


§ IV.8.17 - L.R. 7 novembre 2022, n. 28. [1]

Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica.

(B.U. 8 novembre 2022, n. 122)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione, in armonia con la legislazione europea, statale e regionale in materia di tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, disciplina misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.

2. A tal fine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, ove pertinenti, dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel mercato interno dell’elettricità) e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese  anche alimentate con combustibili di natura fossile.

2 bis. Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al precedente comma della presente legge, individuate e definite nel corso dell’iter autorizzativo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono un elemento necessario di valutazione ai fini della verifica dell’intervento con gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 37 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico territoriale regionale vigente, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga prevista dall’articolo 95 delle medesime NTA, qualora ne ricorrano i presupposti. 

3. La Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, cura i negoziati con i soggetti indicati al comma 2 al fine di sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) ridurre le ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio;

b) garantire il miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche;

c) promuovere il risparmio energetico e la riconversione verso l’impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del reddito energetico regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del Reddito energetico regionale), e la creazione di comunità energetiche;

d) realizzare interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano;

e) indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale.

La Giunta monitora l’esecuzione degli accordi.

4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la determinazione e il monitoraggio delle misure di compensazione e delle misure di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al comma 3.

 

     Art. 2. Misure di compensazione territoriale relative agli impianti e alle infrastrutture di gas

1. Fuori dai casi di cui all’articolo 1 della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della lettera f), della l. n. 239/2004, al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi, al ricorrere dei presupposti di cui alla medesima lettera f)  , è disposta per ogni impianto o infrastruttura, nella misura del 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese. Dall’applicazione della predette misura di compensazione sono escluse le imposte, che restano dovute secondo la relativa disciplina. 

2. I soggetti di cui al comma 1 cedono il gas alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare della compensazione disposta dal comma 1, affinché il corrispettivo sia detratto a titolo di sconto in fattura alle utenze domestiche delle famiglie pugliesi. Lo sconto deve essere espressamente indicato in ogni fattura.

3. La Giunta regionale stipula un accordo con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione delle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di notifica del predetto accordo e nel rispetto dei suoi contenuti, predispongono un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. La verifica di conformità dell’accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento entro i successivi trenta giorni.

4. Alle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas, anche in esercizio, si aggiungono le misure di compensazione e riequilibrio ambientale con il procedimento di cui all’articolo 1.

 

     Art. 3. Oneri informativi e delega alla Giunta regionale

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, rendono accessibili alla Regione Puglia, che garantisce la riservatezza delle informazioni nel rispetto della normativa applicabile, i dati annuali sui volumi di produzione e trasporto, sui costi di produzione applicati e sui proventi.

2. La Giunta regionale è autorizzata a modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione di cui all’articolo 2, comma 1, al fine di garantire positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze civili e produttive del territorio regionale nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e compatibilmente con le misure nazionali di sostegno ai costi energetici della produzione.  ovvero per la necessità di adeguamento alla normativa nazionale inderogabile.

 

     Art. 4. Disposizione finanziaria

1. Dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 dicembre 2022, n. 32.