§ III.2.92 - L.R. 15 giugno 2023, n. 13.
Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:15/06/2023
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Formazione permanente e verifiche periodiche obbligatorie delle capacità psico-attitudinali del personale di cura
Art. 3.  Installazione dei sistemi di videosorveglianza e tutela della privacy
Art. 4.  Requisiti di accreditamento istituzionale e di funzionamento
Art. 5.  Linee guida sulle visite nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali
Art. 6.  Clausola valutativa
Art. 7.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 8.  Modifica alla l.r. 26/2006


§ III.2.92 - L.R. 15 giugno 2023, n. 13.

Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria).

(B.U. 20 giugno 2023, n. 58)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.

 

     Art. 2. Formazione permanente e verifiche periodiche obbligatorie delle capacità psico-attitudinali del personale di cura

1. Al fine di garantire il possesso delle capacità psico-attitudinali degli operatorisocio-sanitari e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, tenuto conto del progressivo logoramento psico-fisico derivante dall’espletamento di mansioni che richiedono prestazioni di assistenza continuativa, è introdotto l’obbligo di percorsi formativi permanenti e di verifiche periodiche obbligatorie sulla professionalità e sul mantenimento delle capacità psico-attitudinali a relazionarsi, in condizioni di stress, con soggetti vulnerabili.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore alla formazione professionale di concerto con l’assessore alla sanità, previo parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti, definisce:

a) lemodalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale che opera nelle strutture di cui all’articolo 1 finalizzata, in particolare, all’apprendimento delle pratiche e delle tecniche della relazione empatica secondo le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti sul territorio;

b) le modalità delle verifiche periodiche obbligatorie dei requisiti di carattere attitudinale al momento dell’assunzione e successivamente, con cadenza periodica, in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono prestazione continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) le modalità di svolgimento di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori, finalizzati a potenziare la presa in carico di anziani e persone con disabilità.

 

     Art. 3. Installazione dei sistemi di videosorveglianza e tutela della privacy

1. Le strutture private adibite all’attività di cui all’articolo 1 provvedono autonomamente all’installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. Isistemi di videosorveglianza a circuito chiuso di cui al comma 1 devono essere installati con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Nelle strutture di cui all’articolo 1 è vietato l’utilizzo di webcam.

3. L’installazione del sistema di videosorveglianza è effettuata in conformità al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) e al regolamento (UE) 2016/679 nonché nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). Per l’attivazione è necessario acquisire il consenso degli ospiti o dei loro tutori.

4. La presenza dei sistemi di videosorveglianza è inoltre adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all’area video sorvegliata.

5. Le registrazioni sono effettuate in modalità criptata e possono essere visionate esclusivamente dall’autorità giudiziaria, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti interessati, familiari o degenti.

 

     Art. 4. Requisiti di accreditamento istituzionale e di funzionamento

1. A decorrere da centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all’articolo 1 entra a far parte dei requisiti previsti per l’accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario regionale ed è requisito indispensabile per ottenere o mantenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte delle strutture private richiedenti.

2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca automatica dell’accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e delle autorizzazioni al funzionamento.

 

     Art. 5. Linee guida sulle visite nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali

1. Per favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all’articolo 1, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assessore alla sanità emana le linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

 

     Art. 6. Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale della Puglia una relazione sull’attuazione della presente legge, nella quale riferisce anche sui dati rilevati dalle autorità giudiziarie competenti in merito a condotte commesse in danno di anziani e persone con disabilità ospitati nelle strutture di cui all’articolo 1.

 

     Art. 7. Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 8. Modifica alla l.r. 26/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 9 agosto 2006, n, 26 (Interventi in materia sanitaria) dopo le parole: “quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati” sono aggiunte le seguenti: “e accreditati ai sensi del r.r. 9/2016”

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.