§ III.2.91 - L.R. 21 marzo 2023, n. 2.
Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:21/03/2023
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Disciplina del modello di educazione in natura
Art. 4.  Agritata
Art. 5.  Progetto educativo
Art. 6.  Formazione
Art. 7.  Modifiche alla l.r. 19/2006
Art. 8.  Clausola valutativa


§ III.2.91 - L.R. 21 marzo 2023, n. 2.

Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).

(B.U. 24 marzo 2023, n. 28)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Puglia, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), promuove lo sviluppo di servizi educativi e di istruzione per l’infanzia basati sul modello dell’educazione in natura, che prevedono proposte educative orientate al contatto con la natura e alla conoscenza esperienziale dell’ambiente naturale esterno e dei ritmi biologici.

2. Il modello di educazione in natura opera attraverso una proposta educativa e ricreativa mirata a favorire l’armonioso sviluppo delle capacità emotive, sociali, corporee e cognitive dei bambini e delle bambine in un contesto naturale, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento all’aperto che valorizzano il protagonismo delle bambine e dei bambini a contatto con l’ambiente naturale esterno.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per educazione in natura il complesso delle attività educative finalizzate alla valorizzazione dell’ambiente naturale esterno nelle sue diverse configurazioni tramite esperienze che rispondono al bisogno naturale dell’infanzia di esplorazione e scoperta, nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell’educazione in natura è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all’ambiente naturale esterno, inteso come ambiente di apprendimento, attraverso esperienze concrete e dirette. L’educazione in natura ha le seguenti finalità educative:

a) valorizzare e mantenere il legame con l’ambiente naturale;

b) sviluppare un’identità naturale per creare le condizioni affinché i bambini e le bambine possano affinare la propria capacità di comprensione del mondo naturale sviluppando, nel contempo, affettività e intelligenza naturalistica;

c) trasformare l’ambiente naturale in contesto multidimensionale di alfabetizzazione, educazione e socializzazione che coinvolge, attraverso il gioco, le dimensioni emotivo-affettive, corporee, sociorelazionali e cognitive, attraverso strumenti e fattori organizzativi di contesto che rendono possibili le esperienze del giardino, dell’orto, del bosco o della campagna;

d) costruire una consapevolezza naturalistica intorno ai temi della sostenibilità ambientale e dell’integrazione uomo-natura, affinché le conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti ambientali acquisiti nel percorso educativo in natura siano trasferiti all’esperienza ordinaria e, in futuro, alla vita adulta.

 

     Art. 3. Disciplina del modello di educazione in natura

1. Il modello di educazione in natura è rivolto sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell’infanzia.

2. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini di età compresa tra zero e trentasei mesi, qualificato come agrinido, è autorizzato e gestito nel rispetto della legge 328/2000, della l.r. 19/2006 e dei regolamenti regionali 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e 18 aprile 2012, n. 7 (Modifiche urgenti al regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.) e rientra nell’ambito dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali ed educative destinate ai minori. Al fine di definire i requisiti tecnico-strutturali, funzionali, organizzativi e professionali dei servizi di agrinido, la Giunta regionale, previa intesa tra i dipartimenti regionali Welfare e Politiche del lavoro, istruzione e formazione, modifica il r.r. 4/2007.

3. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini di età compresa tra i tre e isei anni, qualificato come agriasilo, è disciplinato dal complesso normativo dedicato alla scuola dell’infanzia anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

4. Il modello di educazione in natura trova, inoltre, applicazione nell’ambito del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni di cui al d.lgs. 65/2017.

5. Le attività di educazione in natura sono inserite in un contesto ambientale agricolo-rurale, aperto e ricco di verde. Nel caso in cui le attività di agrinido e agriasilo ricadano all’interno di un’area naturale protetta le disposizioni di cui alla presente legge devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

6. Gli operatori dell’agricoltura sociale di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) possono esercitare le attività di agrinido e agriasilo. L’azienda agricola, per poter esercitare l’attività di agrinido o agriasilo, deve garantire il possesso dei requisiti tecnicostrutturali e funzionali, organizzativi e professionali previsti dalla presente legge e dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Gli spazi utilizzati devono essere adeguatamente separati e distinti da quelli destinati all’espletamento delle attività agricole, garantendo la sicurezza dei bambini.

 

     Art. 4. Agritata

1. La Regione Puglia, in linea con i principi statali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera d), della l. 328/2000 per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d’infanzia di cui alla l.r. 19/2006 definisce una innovativa forma dì attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, rivolta a bambini da zero a trentasei mesi in numero non superiore a due, da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell’agritata collocata all’interno dell’azienda agricola.

2. L’attività di agritata è svolta all’interno dell’impresa agricola che intende svolgere oltre alle attività agricole, attività con carattere educativo e ludico organizzate.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell’attività di agritata. La sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.

 

     Art. 5. Progetto educativo

1. Il modello di educazione in natura prevede programmi educativi armonizzati con il contesto ambientale in cui si opera e garantisce percorsi educativi e formativi improntati alla conoscenza delle piante, degli animali e dei ritmi della natura. Le attività all’aria aperta devono favorire la naturale inclinazione dei bambini e delle bambine verso l’esplorazione e la conoscenza dell’ambiente naturale esterno e il rispetto della natura.

2. Il progetto educativo basato sul modello dell’educazione in natura definisce le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori dei servizi di agrinido e agriasilo. Il progetto educativo è fondato sull’idea del bambino quale protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto l’offerta formativa propria della specifica fascia di età. Lo sviluppo del progetto educativo deve svolgersi prevalentemente negli ambienti esterni per accrescere le capacità emotive, sociali, corporee e cognitive dei bambini e delle bambine che, inseriti in un contesto diverso da quello dell’aula, sono spinti a stare in relazione con se stessi e con gli altri in modo differente, maturando la consapevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente, della percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e mente. Gli ambienti interni devono risultare opportunamente attrezzati dal punto di vista pedagogico con materiali e arredi idonei a favorire diverse opportunità di gioco e di apprendimento in continuità con l’ambiente naturale esterno. Il progetto educativo si basa sull’avvicinamento del bambino a un ambiente naturale e agricolo-rurale, attraverso un percorso strutturato in forma necessariamente innovativa e alternativa rispetto all’offerta educativa tradizionale, incoraggiando la quotidiana interazione con la natura circostante. Le attività didattiche prevedono esperienze di tipo percettivo-sensoriale, attività socio-motorie ed esplorative e laboratori e favoriscono il coinvolgimento attivo del bambino attraverso l’attivazione di relazioni interpersonali ed ecosistemiche.

3. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando, per lo svolgimento ditale funzione, in particolar modo le figure che hanno maturato competenze specifiche nell’educazione in natura. Nella definizione e nell’attuazione del progetto educativo il coordinatore può essere affiancato da un agronomo o da un agrotecnico.

 

     Art. 6. Formazione

1. Al fine di diffondere e rafforzare le competenze in materia e gli ambiti territoriali di educazione in natura, la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, corsi di formazione e di aggiornamento continuo ed esperienze di interscambio tra gli operatori del settore, favorendo l’integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

 

     Art. 7. Modifiche alla l.r. 19/2006

1. All’articolo 41 della l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) del comma 1, è aggiunta la seguente: “g bis) agrinido.”;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8 bis. L’agrinido è un servizio educativo per minori di età compresa tra zero e trentasei mesi, basato sul modello dell’educazione in natura, che concorre, con le famiglie, alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine attraverso un’offerta educativa orientata al contatto con la natura e alla conoscenza esperienziale dell’ambiente naturale esterno, inteso come ambiente di apprendimento. Il servizio di agrinido opera attraverso una proposta educativa mirata a favorire l’armonioso sviluppo delle capacità emotive, sociali, corporee e cognitive del bambino in un contesto naturale, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento all’aperto. Le attività all’aria aperta favoriscono la naturale inclinazione dei bambini e delle bambine verso l’esplorazione, la conoscenza dell’ambiente naturale esterno e il rispetto della natura, al fine di costruire una consapevolezza naturalistica intorno ai temi della sostenibilità ambientale e dell’integrazione uomo-natura. Il regolamento regionale di cui all’articolo 64 ne disciplina gli standard strutturali e organizzativo-funzionali.”

 

     Art. 8. Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione del modello di educazione in natura nell’ambito dei servizi educativi e di istruzione per i minori.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge coinvolgendo gli operatori del settore.”.

 

Disposizioni finali

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.