§ 3.8.71 - L.R. 15 dicembre 2022, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:15/12/2022
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11/2018.
Art. 2.  Modifiche del Titolo II della legge regionale n. 11/2018.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11/2018.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 11/2018.
Art. 5.  Inserimento del Capo IV bis nella legge regionale n. 11/2018.
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale n. 11/2018.
Art. 7.  Inserimento dell'articolo 38-bis nella legge regionale n. 11/2018.
Art. 8.  Inserimento dell'articolo 38-ter nella legge regionale n. 11/2018.
Art. 9.  Inserimento dell'articolo 38-quater nella legge regionale n. 11/2018.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Clausola di invarianza finanziaria.


§ 3.8.71 - L.R. 15 dicembre 2022, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura).

(B.U. 16 dicembre 2022, n. 50 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11/2018.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizione coordinate in materia di cultura) è sostituita dalla seguente:

"d) la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa, ivi compreso il patrimonio linguistico e dialettale, le espressioni culturali di nuovi cittadini e delle comunità di piemontesi residenti in altre regioni o all'estero;".

 

     Art. 2. Modifiche del Titolo II della legge regionale n. 11/2018.

1. Al Titolo II della legge regionale n. 11/2018 dopo le parole "di spettacolo" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", patrimonio linguistico e dialettale".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11/2018.

1. All'articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 11/2018, le parole "e linguistico piemontese" sono sostituite dalle seguenti: ", linguistico e dialettale del Piemonte".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 11/2018.

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 11/2018 è abrogata.

 

     Art. 5. Inserimento del Capo IV bis nella legge regionale n. 11/2018.

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale n. 11/2018 è aggiunto il seguente Capo: "Capo IV-bis. Patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte".

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale n. 11/2018.

1. L'articolo 38 della legge regionale n. 11/2018 è sostituito dal seguente:

"Art. 38. (Definizione e valorizzazione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)

1. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è un patrimonio culturale immateriale che costituisce elemento qualificante dell'identità piemontese.

2. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è costituito dall'insieme delle lingue e dei dialetti storicamente parlati nella Regione, ossia:

a) le lingue parlate dalle minoranze linguistiche storiche occitana, franco-provenzale, francese e germanica (Walser), di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

b) il piemontese: insieme di dialetti gallo-italici specifici della maggior parte del territorio regionale, diffuso, in una situazione di dilalìa, anche presso le minoranze linguistiche di cui alla lettera a);

c) il lombardo: insieme di dialetti gallo-italici specifici delle aree orientali della Regione come individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte di cui all'articolo 38-ter;

d) il ligure: insieme di dialetti italo-romanzi specifici delle aree meridionali della Regione come individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38-ter.

3. La Regione valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte incentivandone la conoscenza e l'uso. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto, nonché di quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, firmata dall'Italia il 27 giugno 2000 e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995)".

 

     Art. 7. Inserimento dell'articolo 38-bis nella legge regionale n. 11/2018.

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale n. 11/2018 è inserito il seguente:

"Art. 38 bis. (Ambiti di intervento)

1. Ai fini della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38, comma 2, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative e amministrative, realizza:

a) interventi diretti: azioni assunte di diretta iniziativa della Regione;

b) interventi indiretti: azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti e associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.

2. Gli interventi diretti e indiretti della Regione sono individuati nell'ambito del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6 e sono indirizzati alla conoscenza, alla promozione, alla valorizzazione, all'uso e alla fruizione anche nell'ambito di più complessivi progetti di sviluppo sociale, economico e turistico delle aree interessate, con particolare riguardo:

a) ai beni culturali di cui al Capo I del presente Titolo;

b) agli istituti e luoghi della cultura di cui al Capo II del presente Titolo;

c) alla promozione del libro e della lettura di cui al Capo III del presente Titolo;

d) alle attività culturali e di spettacolo di cui al Capo IV del presente Titolo.

3. La Regione interviene, inoltre, indirettamente a sostegno di iniziative finalizzate al recupero e all'utilizzo dei toponimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo, in particolare mediante il sostegno allo svolgimento di ricerche su toponomastica e odonomastica locali, anche diacroniche, finalizzate alla divulgazione al pubblico innanzitutto mediante installazione di apposita cartellonistica o segnaletica turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di circolazione e sicurezza stradale, che utilizza toponimi e odonimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo.

4. La Regione sostiene, mediante gli interventi diretti e indiretti di cui al comma 1, lettere a) e b), iniziative finalizzate alla diffusione dell'apprendimento sia orale, sia scritto del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte in particolare attraverso:

a) corsi per la popolazione tenuti da insegnanti che posseggono un'adeguata conoscenza linguistica attiva, sia orale, sia scritta;

b) pubblicazione di apposito materiale didattico che, ai fini di una maggiore fruibilità, tiene conto delle diverse varietà linguistiche e dialettali;

c) servizi di aiuto alla trascrizione nelle grafie standard di cui all'articolo 38-quater.

5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 482/1999, la Regione promuove la stipula con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di una convenzione che consente e regola, nel rispetto dell'autonomia scolastica, lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività didattiche extracurriculari e facoltative finalizzate alla diffusione dell'apprendimento sia orale sia scritto del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, tenute da personale docente che possiede un'adeguata conoscenza linguistica attiva, sia orale sia scritta, verificata sulla base di criteri definiti nella convenzione stessa. Tali attività sono svolte nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 482/1999, la Regione promuove, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, la ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte e la pubblicazione dei relativi dati e documenti, anche in formato digitale, nonché le attività culturali e formative a sostegno delle finalità di cui all'articolo 38, comma 3, anche attraverso l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea.

7. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 14 della legge 482/1999, la Regione sostiene, mediante interventi indiretti di cui al comma 1, lettera b), iniziative coerenti con le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, assunte dalla stampa di informazione periodica locale, come individuata dagli articoli 9 e 9-bis della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale), nonché dalle emittenti radiotelevisive e testate on line locali, come individuate dall'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica).

8. La Regione sostiene forme di collaborazione e scambi culturali con:

a) le comunità piemontesi emigrate in altre regioni italiane o all'estero, al fine di mantenere vive in esse la conoscenza e l'uso del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38; comma 2,

b) altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38, comma 2.".

 

     Art. 8. Inserimento dell'articolo 38-ter nella legge regionale n. 11/2018.

1. Dopo l'articolo 38-bis della legge regionale n. 11/2018 è inserito il seguente:

"Art. 38 ter. (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)

1. È istituita la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale. La Consulta partecipa, in conformità all'articolo 8, alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, per quanto attiene alle materie di cui al presente Capo.

2. La Consulta di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o altra persona delegata, con funzioni di Presidente;

b) tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio stesso, di cui uno espressione delle minoranze;

c) sei persone esperte in materia di patrimonio linguistico e dialettale designate dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa, previo parere della commissione consiliare competente, di cui una indicata dalle associazione degli enti locali piemontesi e precisamente: l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci), l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem), le Autonomie locali italiane -Lega delle autonomie locali (Ali) e l'Unione province italiane (Upi);

3. Possono far parte della Consulta di cui al comma 1, su designazione dell'ente di appartenenza, un rappresentante dell'Università degli studi di Torino, uno del Politecnico di Torino e uno dell'Università del Piemonte orientale.

4. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale e, all'atto dello scioglimento dello stesso, decade inderogabilmente.

5. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

6. I componenti della Consulta partecipano ai lavori della stessa a titolo gratuito e senza rimborso spese.".

 

     Art. 9. Inserimento dell'articolo 38-quater nella legge regionale n. 11/2018.

1. Dopo l'articolo 38-ter della legge regionale n. 11/2018 è inserito il seguente:

"Art. 38 quater. (Impiego delle grafie standard)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 38, comma 3, ovvero per favorire la fruibilità e l'uso del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte nella comunicazione contemporanea, la Regione, nel realizzare gli interventi di cui all'articolo 38-bis, favorisce iniziative che, nell'utilizzo del patrimonio nella forma scritta, impiegano esclusivamente grafie standard.

2. Per grafie standard si intendono sistemi di trascrizione armonizzati di uso consolidato e coerenti con la tradizione letteraria di ciascuna minoranza linguistica di cui all'articolo 38, comma 2, lettera a), nonché di ciascun insieme di dialetti di cui all'articolo 38, comma 2, lettere b) c) e d), impiegabili con successo anche per le varietà diatopiche.

3. Ai soli fini della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 38-ter, definisce l'elenco delle grafie standard.".

 

     Art. 10. Norma transitoria.

1. In via transitoria, la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, di cui all'articolo 38, comma 4, della legge regionale n. 11/2018 nel testo antecedente alla sostituzione operata dall'articolo 6, resta operativa ed in carica fino alla nomina ed insediamento della nuova Consulta, di cui all'articolo 38-ter della legge regionale n. 11/2018, come introdotto dall'articolo 8.

2. La Consulta, di cui all'articolo 38-ter della legge regionale n. 11/2018, è nominata per la prima volta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per le spese di parte corrente, quantificate in euro 70.000,00 per l'anno 2023 e in euro 70.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per le spese in conto capitale, quantificate in euro 10.000,00 per l'anno 2023 e in euro 10.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.