§ 46.8.39F - Legge 6 dicembre 1979, n. 610.
Proroga del termine previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/12/1979
Numero:610


Sommario
Art. 1.      Il termine del 30 novembre 1979, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, e all'art. 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, è prorogato fino al 29 febbraio 1980
Art. 2.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 180.112 milioni per l'anno 1979 ed in lire 180.224 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione degli [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 46.8.39F - Legge 6 dicembre 1979, n. 610.

Proroga del termine previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, nonchè dall'art. 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, recante provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo.

(G.U. 7 dicembre 1979, n. 334)

 

     Art. 1.

     Il termine del 30 novembre 1979, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, e all'art. 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, è prorogato fino al 29 febbraio 1980 [1].

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 180.112 milioni per l'anno 1979 ed in lire 180.224 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Termine prorogato al 31 luglio 1980 dall'art. 1 della L. 20 marzo 1980, n. 75.