§ 46.8.36A - Legge 30 luglio 1973, n. 489.
Modifica alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/07/1973
Numero:489


Sommario
Art. 1.      L'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Nel quadro I della tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, il secondo e terzo comma della colonna "titolo del corso" sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1972.


§ 46.8.36A - Legge 30 luglio 1973, n. 489. [1]

Modifica alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

(G.U. 21 agosto 1973, n. 215)

 

     Art. 1.

     L'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

     a) dagli allievi dell'accademia militare che abbiano superato il corso dell'accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

     b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

     c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami.

     I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

     Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

     Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b) e c) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'accademia".

 

          Art. 2.

     Nel quadro I della tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, il secondo e terzo comma della colonna "titolo del corso" sono sostituiti dai seguenti:

     "corso applicativo per ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

     corso applicativo per marescialli nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri".

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.